Conto del consegnatario di beni militari irregolare senza modelli analitici (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 170 del 13.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il consegnatario di beni mobili della pubblica amministrazione non è titolare di un mero obbligo di vigilanza, ma di un obbligo di custodia che impone la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, idoneo a dimostrare il debito iniziale, il materiale avuto in consegna, quello distribuito e la rimanenza finale. Il conto che si esaurisca nel solo modello riepilogativo delle variazioni di valore è irregolare, perché non espone i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dalla norma citata. La documentazione analitica di supporto costituisce parte integrante del conto e non può essere trattenuta presso l’amministrazione. Costituisce ulteriore irregolarità la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., non potendo la verifica giurisdizionale essere sostituita da controlli interni.
Il Fatto
Il magistrato istruttore riferiva al Presidente della Sezione in ordine alle irregolarità del conto giudiziale reso da un agente consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa per il periodo 2020, depositato nel luglio 2022. Il conto era stato compilato sul modello 16/M, di riepilogo valutativo delle variazioni di carico, anziché sul modello 24; non era stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno.
L’amministrazione eccepiva che gli allegati e la documentazione giustificativa non vanno trasmessi alla Corte, salvo richiesta, ai sensi dell’art. 140, comma 5, c.g.c., e che il modello riepilogativo era idoneo. L’agente contabile eccepiva il difetto di legittimazione passiva quanto alla relazione e chiedeva, in via istruttoria, la trasmissione della documentazione. Il Pubblico Ministero concludeva per l’irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio di conto, ricostruita sulla scorta della Corte costituzionale n. 59/2024: una procedura giudiziale necessaria, volta a verificare la capacità dell’agente di rendere conto del modo legale in cui ha speso il denaro pubblico. L’ineludibilità della giurisdizione contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost., impedisce che alla verifica del conto si supplisca con controlli interni, del tutto potenziali.
Quanto al merito, il consegnatario assume per legge un obbligo di custodia che implica la resa del conto ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Il documento deve esporre il debito iniziale, il materiale in consegna, quello distribuito e la rimanenza finale. Tali risultanze non si rinvengono nel modello 16/M, che riporta le sole variazioni di valore.
La Corte non ritiene automaticamente estensibile all’amministrazione militare il modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 per gli enti locali, e riconosce che la forma o il modello non incidono sulla validità del conto. Resta però fermo che il conto deve esibire nella sostanza tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3. Le stesse istruzioni del D.M. 20 dicembre 2006, richiamate dall’amministrazione, impongono la compilazione dei registri analitici CM/4, CM/5A, CM/5D, CM/6B e dei fascicoli degli ordini di carico e scarico: documentazione sottoscritta che costituisce parte integrante del conto e va trasmessa alla Corte, non trattenuta e resa a domanda.
La mancata allegazione della relazione dell’art. 139, comma 2, c.g.c. integra autonoma irregolarità, non consentendo il riscontro sull’attività di verifica interna. Sul punto il Collegio richiama l’ordinanza n. 15/2023 della Sezione, che esige un organo di controllo in posizione di terzietà rispetto all’agente.
Ne consegue la declaratoria di irregolarità del conto e il diniego del discarico. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo il giudizio definito su questione pregiudiziale e in assenza di condanna.
Nota della Redazione
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