Il consegnatario di beni mobili militari deve rendere un conto giudiziale completo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 169 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è procedura giudiziale necessaria, volta a verificare che chi ha avuto maneggio di denaro o beni pubblici renda conto del modo legale in cui li ha gestiti; la sua ineludibilità, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost., impedisce che alla verifica del conto suppliscano controlli interni della stessa amministrazione. Il consegnatario di beni mobili non assume un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia che impone la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Il conto deve esibire, nella sostanza, carico, scarico e resti, esito e rimanenza; la mancata adozione di un modello formale non incide sulla validità, ma l’irregolarità sostanziale del documento è insanabile. La mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce autonoma irregolarità del conto.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore riferiva al Presidente della Sezione giurisdizionale in ordine alle irregolarità del conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un’amministrazione militare, per il periodo 2021. Il conto era stato compilato sul modello 16/M, di riepilogo valutativo delle variazioni di carico, e non sul modello 24 richiamato dal d.P.R. n. 194/1996; non era stata inoltre allegata la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c..

Non essendo possibile pervenire all’approvazione delle risultanze e al discarico, si chiedeva la fissazione dell’udienza. L’amministrazione eccepiva che la documentazione giustificativa non va trasmessa alla Corte in forza dell’art. 140, comma 5, c.g.c. e che il modello 16/M era idoneo; l’agente contabile eccepiva il difetto di legittimazione passiva quanto alla relazione di controllo interno e deduceva la parificazione del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio di conto, richiamando la Corte costituzionale n. 59/2024: si tratta di procedura giudiziale necessaria, destinata agli agenti contabili, funzionale a dare garanzia della corretta gestione del pubblico denaro. Da tale ratio deriva il carattere ineludibile della giurisdizione contabile: alla verifica del conto non può supplirsi mediante verifiche interne, peraltro solo potenziali, regolate dalla stessa amministrazione.

Passando al merito, la Corte chiarisce che il consegnatario di beni mobili non ha un mero obbligo di vigilanza né un dovere di rendicontazione alla propria amministrazione. Egli assume per legge un pregnante obbligo di custodia, che implica la resa del conto giudiziale ex art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, al fine di dimostrare, con il documento contabile e non con la documentazione di supporto trattenuta dall’amministrazione, il debito iniziale, il materiale ricevuto, quello distribuito e il materiale rimasto.

Tali risultanze non si rinvengono nel conto compilato sul modello 16/M, che riporta la sola variazione di valore dei beni affidati. La Corte riconosce che l’uso del modello 24, previsto dal d.P.R. n. 194/1996 per gli enti locali, non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare e che la forma non incide sulla validità del conto; è però necessario che il conto esibisca sostanzialmente tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le stesse istruzioni del D.M. 20 dicembre 2006, richiamate dall’amministrazione, prevedono ulteriori modelli e registri (CM/4, CM/5A, CM/5D, CM/6B, fascicoli degli ordini di carico e scarico) che costituiscono parte integrante del conto e vanno trasmessi alla Corte, non potendo essere trattenuti e resi disponibili a domanda.

Autonoma irregolarità è la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c.. Richiamando l’ordinanza n. 15/2023 della Sezione, il Collegio ribadisce che la relazione deve provenire da un soggetto terzo rispetto all’agente contabile, per non vanificare la funzione del controllo, e deve dare conto dell’attività di verifica svolta.

Il conto è pertanto dichiarato irregolare e non si procede all’approvazione né al discarico. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo il giudizio definito su questione pregiudiziale e in assenza di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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