Prescrizione decennale del beneficio contributivo per esposizione all’amianto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 292 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all’amianto, previsto dall’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e dall’art. 47, comma 4, d.l. n. 269/2003, costituisce una situazione giuridica autonoma e distinta rispetto al diritto al trattamento pensionistico. Esso opera direttamente sulla contribuzione ed è ancorato a presupposti propri, sicché non si applica il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione e trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.. Ai fini della decorrenza del termine rileva la consapevolezza dell’esposizione, ex art. 2935 cod. civ.; l’atto interruttivo è unicamente la domanda rivolta all’INPS, non essendo sufficiente la domanda di accertamento presentata all’INAIL, che persegue finalità diverse. Nei giudizi per l’accertamento di tali benefici l’unico legittimato passivo è l’INPS.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di Ferrovie dello Stato s.p.a., ha lavorato dal 26/3/1973 al 29/12/1993 presso lo stabilimento Officina Grandi Riparazioni Santa Maria la Bruna, in zone definite ad alto rischio amianto, con orario di quaranta ore settimanali. Ha chiesto il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e art. 47, comma 4, d.l. n. 269/2003, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze arretrate, interessi e rivalutazione.

Il giudizio è giunto alla Corte dei conti a seguito della sentenza n. 570/2021 della Corte d’Appello di Napoli, che ha declinato la giurisdizione ordinaria in favore di quella contabile. Il ricorrente ha presentato istanza all’INAIL il 24/6/2004, con riconoscimento dell’esposizione limitato al periodo 26/3/1973 – 30/4/1982, e domanda all’INPS il 18/2/2014. L’INPS ha eccepito la prescrizione; Trenitalia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva. Con ordinanza n. 5/2024 è stata disposta consulenza tecnica, le cui conclusioni sono state favorevoli alla prospettazione attorea.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale l’eccezione di legittimazione passiva di Trenitalia, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui nei giudizi per l’accertamento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto l’unico legittimato passivo è l’INPS. Trenitalia è pertanto estromessa dal giudizio.

Nel merito, la Corte accoglie l’eccezione di prescrizione decennale ritualmente sollevata dall’INPS. Richiamando Sez. Lav. n. 2351 del 2015, si afferma che la situazione giuridica fatta valere non è il diritto al calcolo della prestazione pensionistica, bensì il diritto a un beneficio dotato di specifica individualità e autonomia, operante sulla contribuzione. Da ciò deriva l’inapplicabilità dell’imprescrittibilità del diritto a pensione e l’assoggettamento al termine ordinario ex art. 2946 cod. civ..

Quanto alla decorrenza, rileva la consapevolezza dell’esposizione, poiché solo da tale momento il diritto può essere fatto valere, ex art. 2935 cod. civ.. Trattandosi di circostanze note all’interessato, su questi grava l’onere di portarle a conoscenza dell’ente previdenziale mediante apposita domanda, come precisato da Cass. n. 11399/2012.

La giurisprudenza contabile richiamata (Sez. I Appello n. 127/2018; Sez. Campania n. 257/2019; Sez. Puglia n. 348/2022) chiarisce che l’atto interruttivo non può che essere la domanda rivolta all’INPS, non essendo sufficiente quella presentata all’INAIL per l’accertamento dell’esposizione. I due istituti sono soggetti distinti, con competenze differenti e domande non sovrapponibili: la prima necessaria per il riconoscimento del beneficio, la seconda finalizzata unicamente a fornire la prova dell’esposizione.

Nel caso di specie, il dies a quo coincide con la cessazione dall’esposizione, avvenuta il 29/12/1993. Poiché la domanda amministrativa all’INPS risale al 18/2/2014, il termine decennale è ampiamente spirato, né può assumere rilievo la richiesta di certificazione presentata all’INAIL il 24/6/2004. Il parere favorevole del c.t.u., reso in esecuzione dell’ordinanza n. 5/2024, resta impregiudicato quanto al rito e al merito. Il giudizio è definito su questione preliminare, con compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, C.G.C.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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