Crediti del concessionario di riscossione: onere probatorio e riparto nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 46 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte tra concessionario della riscossione ed ente impositore, rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti ex art. 172, comma 1, lett. a) e d), c.g.c., l’accertamento del diritto al rimborso dei residui di gestione è subordinato alla prova, gravante sul concessionario, di aver consegnato al subentrante gli elenchi e le informazioni necessarie a proseguire l’attività di riscossione. La consegna dei residui è equiparata alla consegna dei ruoli ex art. 16, comma 2, d.lgs. n. 112/1999, sicché essa deve essere idonea allo scopo e non ridursi a un adempimento meramente formale. Sul convenuto che agisce in via riconvenzionale per il colpevole mancato incasso grava, in base all’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare la definitiva perdita del credito o la colpa dell’agente cessato. Il parziale accoglimento della domanda principale, in presenza di obiettiva incertezza del quadro normativo, giustifica la riduzione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Una società concessionaria della riscossione, già in liquidazione e concordato preventivo, ha convenuto in giudizio il Comune per il pagamento di circa dodici milioni di euro, distinti in residui di gestione, crediti da sgravi, crediti da definizione automatica di quote inesigibili ante 1999 e spese ed aggio maturati sul coattivo. Il rapporto era cessato nel 2011 con la riconsegna dei residui; il Comune aveva però contestato il rendiconto, assumendo che la consegna non fosse avvenuta nelle forme del D.M. 22 marzo 1999.
Il Comune, costituendosi, ha eccepito litispendenza, giudicato e genericità della domanda, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per oltre dodici milioni, pari ai residui anticipati non riscossi e a quelli a solo scosso. La causa è stata istruita con più ordinanze e con consulenza tecnica d’ufficio, disposta con l’ordinanza n. 26/2019 e integralmente rinnovata con l’ordinanza n. 3/2021 per garantire il contraddittorio tecnico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto le eccezioni pregiudiziali. Ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti anche sulla domanda riconvenzionale, qualificando la controversia come giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., e riconosciuto la legittimazione attiva e la capacità processuale della ricorrente. Ha escluso il giudicato e la litispendenza, perché la sopravvenuta definizione dei giudizi paralleli e la detrazione delle poste già decise impediscono la sovrapposizione dei petitum.
Nel merito, la domanda principale è stata accolta solo in parte. Quanto ai residui di gestione, la Corte ha richiamato gli artt. 14 e 16 del d.lgs. n. 112/1999 e ha rilevato che il concessionario deve fornire al subentrante le informazioni e gli atti necessari a proseguire la riscossione. Nella specie tali elementi sono mancati, né la consulenza tecnica ha consentito di ricostruire in modo attendibile le poste: la domanda è stata quindi rigettata per difetto di prova.
Diversa sorte hanno avuto le ulteriori poste. Il credito da sgravi è stato riconosciuto nei limiti di quanto emergente dalla consulenza; il credito da definizione automatica delle quote inesigibili, negli scarti di cartellazione e negli sgravi del servizio idrico è stato ritenuto sussistente, essendo riconosciuto dallo stesso Comune con la determina dirigenziale n. 1305 del 10 giugno 2009; le spese di notifica delle ingiunzioni sono state accolte solo per la parte documentata.
La domanda riconvenzionale del Comune è stata invece respinta. La Corte ha osservato che, avvenuta la riconsegna dei residui, il concessionario non doveva dimostrare l’incolpevole mancata riscossione, ma solo consentire il naturale prosieguo dell’attività; incombeva pertanto sul Comune, in qualità di attore sostanziale, provare la definitiva perdita del credito o la colpa dell’agente cessato, prova non fornita. Conclusivamente, la domanda attorea è stata accolta nei limiti indicati, con interessi legali dalla proposizione della domanda, e le spese sono state ridotte e poste a carico del Comune.
Nota della Redazione
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