Pensione privilegiata: stress da servizio ordinario non è concausa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 268 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, ai fini della pensione privilegiata, richiede la prova che il fatto di servizio abbia agito come concausa efficiente e determinante, dovendosi escludere che assumano rilievo le condizioni generiche e ordinarie di lavoro. Non integrano tale concausa i disagi, le fatiche e i momenti di stress connaturati alle mansioni proprie dell’operatore di Polizia, né i servizi di istituto, di ordine pubblico, di perlustrazione e di pattuglia, quando rientrino nell’ordinario esercizio della funzione. Per il personale della Polizia di Stato il diritto alla pensione di privilegio va accertato ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973 e non dell’art. 64, con la conseguenza che non è richiesto il requisito della inabilità al servizio. È infine inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice contabile la domanda che contesti il provvedimento sull’aspettativa per infermità e sul connesso trattamento economico, di natura retributiva e devoluta al giudice amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente, erede ed ex coniuge di un Ispettore Capo della Polizia di Stato deceduto, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità — ipertensione arteriosa con impegno ventricolare sinistro e insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico — e, per l’effetto, il diritto alla pensione privilegiata, con riserva di riversibilità.

Il servizio era stato prestato presso un Commissariato di Pubblica Sicurezza, con funzioni di capo equipaggio, addetto alla Sezione Anticrimine Esterna e partecipazione a operazioni di ordine pubblico. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso la dipendenza delle due patologie, ritenendole di natura primitiva ed endogena. Il Ministero dell’Interno aveva quindi emanato il decreto di diniego, mentre la Prefettura aveva respinto l’istanza di riesame. La ricorrente ha così impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per motivazione non esaustiva e l’omessa considerazione della concausa di servizio, chiedendo in subordine una CTU.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al decreto prefettizio che aveva collocato l’interessato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e ne aveva definito il trattamento economico. Si tratta di emolumenti di natura retributiva, inerenti al rapporto di pubblico impiego, riconducibili alla giurisdizione amministrativa e non a quella contabile.

Nel merito, il Giudice ha ricostruito il quadro normativo applicabile. Per il personale della Polizia di Stato la pensione privilegiata è disciplinata dall’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall’art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 387/1987. Non opera, dunque, l’art. 64 dello stesso D.P.R., con la conseguenza che il diritto va riconosciuto indipendentemente dal requisito della inabilità al servizio. Restano peraltro necessarie la dipendenza da causa di servizio e l’ascrivibilità a una delle categorie della Tabella A.

La Corte ha poi verificato la documentazione sanitaria e amministrativa. Il Comitato di verifica aveva vagliato singolarmente le patologie, riconoscendo la dipendenza di alcune (sinusopatia mascellare, spondiloartrosi cervicale, protrusione discale) ed escludendola per quelle in discussione. Proprio questa distinzione dimostra, secondo il Giudice, che i provvedimenti impugnati sono correttamente motivati e che non si è in presenza di un diniego apodittico.

Nel valutare il nesso causale, la Corte ha escluso che i compiti e gli incarichi svolti possano aver agito in modo causale o concausale. Dalle risultanze emerge che l’attività rientrava nelle normali mansioni dell’operatore di Polizia, senza situazioni di difformità rispetto all’ordinario. La relazione medico-legale di parte richiamava prolungate condizioni di ansietà, strapazzi fisici ed esposizione ad agenti stressanti: la Corte ha replicato che tali circostanze costituiscono conseguenze fisiologiche di molte attività lavorative degli appartenenti alle Forze dell’ordine e non dimostrano il nesso richiesto.

Il principio è stato enunciato con nettezza: nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione dei disagi, delle fatiche e dei momenti di stress inevitabili. Diversamente opinando, il mero esercizio della funzione determinerebbe per ciò solo l’insorgenza di infermità e il diritto alla pensione di privilegio. La Corte ha quindi escluso la necessità di una CTU, ritenuta meramente cartolare e superflua a fronte di un quadro probatorio esaustivo. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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