Dichiarazione terre e rocce da scavo e giudicato penale (TAR Lombardia n. 2302 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 21 d.P.R. n. 120/2017, ove trasmessa anche al Comune del luogo di produzione oltre che all’ARPA, attesta la qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis d.lgs. n. 152/2006, con conseguente venir meno del presupposto per l’ordinanza di rimozione ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006. La mancata protocollazione presso gli uffici comunali non prova l’omessa consegna, se il fatto è accertato con autonoma valutazione del giudice amministrativo. La sentenza penale di assoluzione non fa stato nei confronti del Comune non costituito parte civile, ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., ma le risultanze istruttorie penali sono utilizzabili come fonte di prova atipica ex art. 64, comma 5, cod. proc. amm., previo autonomo vaglio critico, anche in funzione indiziaria. Il giudice amministrativo può quindi fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte in sede penale, senza che ciò integri violazione del principio di separatezza dei giudizi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, impugna l’ordinanza con cui il Sindaco gli ha ingiunto la rimozione di circa 1.500 mc di terre e rocce da scavo (codice C.E.R. 17 05 04) depositate su terreni agricoli di sua proprietà, in località Perregrosa. L’atto si fonda sull’accertamento del Gruppo Carabinieri Forestale, che aveva ravvisato una gestione illecita di rifiuti e dato avvio a un procedimento penale per deposito incontrollato di rifiuti.
Con motivi aggiunti il ricorrente contesta anche l’ordinanza con cui il Comune ha inibito l’attività prevista da una SCIA per la riqualificazione ambientale della medesima area, rilevando la mancata protocollazione della dichiarazione di utilizzo ex art. 21 d.P.R. n. 120/2017 e l’assenza dei documenti di trasporto. Nelle more del giudizio il Tribunale penale lo assolve con sentenza passata in giudicato. Il Comune non si è costituito parte civile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale fa applicazione del principio della ragione più liquida e concentra l’analisi sul motivo che contesta il presupposto della mancata presentazione della dichiarazione ex art. 21 d.P.R. n. 120/2017, assorbendo le ulteriori censure. Il collegio ricorda che gli artt. 184-bis d.lgs. n. 152/2006 e 4 d.P.R. n. 120/2017 consentono di qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, e che la relativa attestazione avviene mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, da trasmettere all’ARPA e al Comune del luogo di produzione. La consegna al Comune assume quindi portata dirimente.
Sul valore del giudicato penale, il TAR richiama la giurisprudenza sulla separatezza dei giudizi (Cass. civ. Sez. III n. 14770 del 2004; Cons. Stato Sez. V n. 848 del 2022) e rileva che l’art. 654 cod. proc. pen. circoscrive l’efficacia della sentenza di assoluzione ai soli soggetti che hanno partecipato al giudizio penale. Il Comune non essendosi costituito parte civile, la sentenza non fa stato nei suoi confronti.
Ciò non impedisce al giudice amministrativo di utilizzare le prove raccolte in sede penale, purché sottoposte ad autonomo vaglio critico, in virtù dell’atipicità della prova sancita dall’art. 64, comma 5, cod. proc. amm.. Tali risultanze assumono valore indiziario e concorrono, con gli altri elementi acquisiti, a fondare il convincimento.
Dall’istruttoria dibattimentale emerge che la dichiarazione è stata consegnata all’ARPA e poi al Comune, ove non è stata protocollata. La testimonianza resa in sede penale è ritenuta attendibile e non smentita da alcun elemento. Il collegio valorizza la circostanza che un adempimento “frazionato” non avrebbe avuto alcuna utilità per il ricorrente, la comunicazione del direttore dei lavori e l’esistenza di un permesso di costruire che rende verosimile l’accumulo quale deposito intermedio di materiale destinato al cantiere.
Accertata la consegna della dichiarazione anche al Comune, il materiale è qualificabile come sottoprodotto e non come rifiuto. Il presupposto di fatto degli atti impugnati risulta quindi insussistente. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dei provvedimenti e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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