Conto giudiziale improcedibile se non rendiconta le riscossioni dematerializzate (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 219 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile di un ente locale, ai sensi dell’art. 93, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, è tenuto a rendere il conto della propria gestione non solo con riferimento alle somme riscosse per contanti, ma anche a quelle incassate con modalità dematerializzate, quali il sistema PagoPA, il POS o il bonifico bancario. La nozione di maneggio di danaro pubblico non coincide con la materiale detenzione delle somme, ma ricomprende la disponibilità del denaro, che sussiste anche quando l’incasso avviene con strumenti di pagamento differenti dal contante. Il conto giudiziale che ometta la rendicontazione delle entrate riscosse con modalità telematiche o dematerializzate è improcedibile e deve essere nuovamente presentato, previo controllo dell’amministrazione, alla Sezione giurisdizionale. La mancata nuova compilazione espone l’agente contabile al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.
Il Fatto
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, esaminava il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un Comune, addetto alla riscossione dei diritti di segreteria, di stato civile e sui rilascio delle carte di identità, per l’esercizio finanziario 2021. Dalla relazione del magistrato istruttore emergeva che l’agente aveva rendicontato esclusivamente le somme riscosse in contanti, pari a poche centinaia di euro, omettendo del tutto l’importo ben più rilevante incassato tramite riscossione telematica per i diritti sulle carte di identità. Sul punto, il responsabile del servizio finanziario dell’ente aveva comunicato gli importi complessivi riscossi per ciascuna tipologia di diritto, specificando la relativa modalità di incasso.
La relazione concludeva pertanto per l’improcedibilità del conto, atteso che l’agente contabile aveva rendicontato solo una parte della gestione. In data successiva, l’agente trasmetteva un modello integrativo con i pagamenti relativi alle carte di identità riscossi con modalità telematica e per cassa. All’udienza di discussione, l’agente e il pubblico ministero concludevano come da verbale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente richiamato l’art. 93, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, osservando come la norma introduca un’ampia nozione di agente contabile dell’ente locale, individuata non solo nel tesoriere ma in tutti coloro che abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. Il concetto di maneggio, ad avviso del Collegio, non può essere limitato alla materiale detenzione delle somme, ma deve intendersi come disponibilità del denaro, la quale sussiste a prescindere dalla concreta modalità di riscossione utilizzata.
La Corte ha quindi ribadito il proprio consolidato orientamento, richiamando precedenti decisioni in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA, bonifico bancario e altre modalità. Da tale giurisprudenza discende che l’espressione maneggio di danaro pubblico va interpretata nel senso più ampio possibile, comprendendo tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche qualora la riscossione avvenga tramite altri soggetti o strumenti differenti dal contante.
Il Collegio ha evidenziato che, diversamente opinando, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più soggette al necessario giudizio di conto. L’agente contabile, infatti, pur non entrando materialmente in possesso delle somme riscosse con strumenti telematici, dispone del danaro versato dal contribuente in piena autonomia ed è titolare di ciascuna operazione contabile, che cura dall’inizio alla fine per legge e per provvedimento di nomina.
Alla luce di tali considerazioni, la Sezione ha concluso per l’improcedibilità del conto giudiziale, in quanto limitato alla descrizione della sola gestione in contanti. Ha inoltre precisato che i conti dichiarati improcedibili devono essere nuovamente compilati con l’esaustiva descrizione dell’intera gestione e presentati all’amministrazione per il controllo e la parifica, e da quest’ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale. In caso di mancata ottemperanza, l’agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale. Nessuna statuizione è stata adottata in ordine alle spese, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
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Nota della Redazione
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