Contributi POR FESR e interessenze col fornitore: responsabilità contabile del beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 37 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il percettore di un contributo pubblico a destinazione vincolata, erogato nell’ambito di un programma regionale cofinanziato, instaura con l’amministrazione un rapporto di servizio funzionale idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti, non essendo necessario che le somme siano state impiegate per finalità del tutto estranee a quelle programmate, risultando sufficiente la sola illegittima percezione o l’indebito trattenimento del beneficio. La responsabilità amministrativa sussiste quando il beneficiario, titolare di interessenze con la società fornitrice, chieda e mantenga il contributo in assenza dei presupposti e ometta di fornire la documentazione richiesta dall’organo di controllo, rendendo impossibile verificare ammissibilità, congruità e tracciabilità della spesa. Il danno erariale diretto è circoscritto alle somme indebitamente percepite e non restituite, restando esclusi i costi interni del procedimento amministrativo, in difetto di prova rigorosa del nesso causale e della loro eccedenza rispetto ai normali costi di funzionamento.
Il Fatto
Una ditta individuale presentava domanda di accesso a un bando regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, Azione 3.1.1.a3, finalizzato al contrasto dell’emergenza epidemiologica. Ammessa all’agevolazione, otteneva un contributo su un investimento ammesso di euro 200.000,00; in sede di liquidazione a saldo l’importo veniva ridotto del 10% per la mancata attivazione di un tirocinio, con erogazione di euro 92.250,00.
La posizione era poi sottoposta a controllo a campione. Emergevano la non corrispondenza della sede legale e, soprattutto, rapporti tra l’impresa beneficiaria e la società fornitrice del software: il titolare era socio al 30% della fornitrice, aveva concluso con essa un contratto di affitto di ramo d’azienda e ne aveva acquistato software per euro 200.000,00. Le richieste istruttorie di chiarimento e documentazione restavano senza riscontro utile; seguiva la decurtazione totale della spesa, la revoca del contributo e la riscossione coattiva. Dopo l’invito a dedurre, senza osservazioni, la Procura contabile conveniva il beneficiario per il danno erariale.
La Motivazione della Corte
La Corte afferma anzitutto la propria giurisdizione. Le risorse erogate hanno natura pubblica e vincolo di destinazione: il percettore instaura con l’amministrazione un rapporto di servizio di tipo funzionale. Richiamando Cass., Sez. Un., n. 3100 del 2022, n. 15893 del 2022, n. 20902 del 2022, n. 34775 del 2024 e i precedenti n. 19086 del 2020 e n. 30526 del 2019, il Collegio valorizza il dato sostanziale dell’impiego vincolato del denaro pubblico: ai fini del radicamento della giurisdizione contabile è sufficiente anche la sola illegittima percezione del beneficio.
Il criterio discretivo rispetto alla giurisdizione ordinaria non risiede nella sola presenza di un rapporto con la pubblica amministrazione, ma nella funzione pubblicistica concretamente assunta dal privato. Secondo Cass., Sez. Un., n. 19452 del 2024, il mero inadempimento di obbligazioni contrattuali resta estraneo al rapporto di servizio; la giurisdizione contabile presuppone quel temporaneo inserimento del privato nell’apparato organizzativo pubblico. La Corte ribadisce inoltre, sulla scorta di Cass., Sez. Un., n. 5978 del 2022, che l’azione contabile e le ordinarie azioni restitutorie o civilistiche sono reciprocamente indipendenti: la revoca e la riscossione coattiva non escludono il danno erariale autonomamente configurabile.
Nel merito, la disciplina del bando escludeva l’ammissibilità degli investimenti in beni ceduti all’impresa da soci o amministratori della stessa, e limitava l’ammissibilità alla sola quota riferibile agli altri soci quando i beni provenissero da società partecipate dal beneficiario. Il progetto era realizzabile solo se le spese validamente rendicontate raggiungessero almeno il 60% dell’investimento. Applicando tali regole, la spesa non poteva considerarsi validamente rendicontata: il deficit documentale non era meramente formale, ma impediva di verificare la liceità sostanziale della spesa. Ne derivava il venir meno della soglia minima e la revoca totale.
La Corte ravvisa l’antigiuridicità nella violazione della disciplina di accesso e conservazione del finanziamento e l’elemento soggettivo nella volontaria e consapevole violazione degli obblighi, desunta dalla mancata produzione dei documenti pur a fronte di richieste reiterate e di una rimessione in termini, con indebito trattenimento delle somme. Esclusa l’applicazione della riduzione tipizzata per il concorso di dolo e illecito arricchimento, il Collegio accoglie solo parzialmente la pretesa risarcitoria: il danno diretto è pari a euro 92.250,00, mentre la voce di euro 1.489,00 per spese di istruttoria non è sorretta da prova del nesso causale e dell’eccedenza rispetto ai normali costi di funzionamento.
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Nota della Redazione
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