Addizionale provinciale sull’energia elettrica: ripetizione dell’indebito dopo la declaratoria di illegittimità (Cass. civ. Sez. III n. 24262 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’utente che abbia corrisposto al fornitore di energia elettrica somme addebitate a titolo di rivalsa dell’addizionale provinciale è legittimato ad agire nei suoi confronti in ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. Il rapporto tra la società fornitrice e l’amministrazione finanziaria resta irrilevante nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa che giustificava l’addizionale opera con effetto sostanzialmente ex tunc e fonda la spettanza del rimborso, ancorché la domanda fosse stata originariamente incentrata su un diverso profilo di illegittimità. Il ricorso per cassazione non è inammissibile quando, pur a fronte di una rubrica impropria e di un’esposizione ellittica, illustri complessivamente gli elementi essenziali della controversia in modo sufficiente a individuare la censura.
Il Fatto
Una società ha dedotto di avere corrisposto al proprio fornitore di energia elettrica, nel corso del 2011, somme addebitate a titolo di rivalsa dell’addizionale provinciale, sostenendone l’indebita percezione per incompatibilità della disciplina interna con la direttiva 2008/118/CE. Ha ottenuto dal Giudice di pace decreto ingiuntivo per la restituzione.
Il fornitore ha proposto opposizione, contestando i presupposti della ripetizione e deducendo sia la conformità della normativa nazionale al diritto eurounitario, sia l’inapplicabilità diretta della direttiva nei rapporti tra privati. Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto. Il Tribunale, in sede di appello, ha accolto l’impugnazione, revocato il decreto e condannato l’utente alla restituzione delle somme riscosse. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il fornitore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte respinge le eccezioni di inammissibilità. L’esposizione del motivo è ellittica e succinta, e la rubrica presenta improprietà che l’ordinanza stessa definisce singolari. Ciò nondimeno il ricorso illustra complessivamente gli elementi essenziali della controversia in misura sufficiente a comprendere due dati: che l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. era stata esercitata con il ricorso monitorio, e che il giudice d’appello aveva applicato disposizioni successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime. La censura, così interpretata, è ammissibile.
Nel merito il motivo è fondato. La Corte richiama la serie di pronunce intervenute su vicende integralmente sovrapponibili a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, rinviando integralmente alla motivazione della prima di esse ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. Il rinvio per relationem copre tre profili distinti.
Il primo è la legittimazione dell’utente ad agire in ripetizione nei confronti del fornitore. Il secondo è l’irrilevanza, nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice, del distinto rapporto che lega quest’ultima all’amministrazione finanziaria: la posizione tributaria del soggetto obbligato al versamento non incide sulla pretesa restitutoria fondata sul contratto di somministrazione.
Il terzo profilo è la spettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta. Qui la Corte segnala uno spostamento del fondamento della domanda: il titolo non è più l’originaria contrarietà al diritto eurounitario, ma la caducazione per incostituzionalità della normativa che aveva giustificato il prelievo fino alla sua abolizione, con effetto sostanzialmente ex tunc. Il mutamento del profilo non incide sulla fondatezza, che la Corte afferma sussistente fin dalla proposizione della domanda.
La Corte dà atto che sulla medesima fattispecie si è già pronunciata in termini identici con una pluralità di decisioni della stessa Sezione, richiamate a conferma della consolidata soluzione. Il motivo è accolto e la sentenza è cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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