Inapplicabilità dell’art. 124-bis t.u.b. alla fideiussione prestata da consumatore (Cass. civ. Sez. 1 n. 3555 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del credito ai consumatori, di cui al capo II del titolo VI del d.lgs. n. 385/1993, come novellato dal d.lgs. n. 141/2010 in recepimento della dir. 2008/48/CE, si applica esclusivamente ai contratti di credito, come definiti dall’art. 121, comma 1, lett. c), t.u.b. Il contratto di fideiussione non è riconducibile a tale fattispecie, poiché la sua causa non consiste nella concessione di erogazioni o facilitazioni creditizie da parte di un finanziatore, ma nella funzione di garanzia dell’adempimento del debito altrui mediante l’estensione della base soggettiva della responsabilità patrimoniale. Ne consegue che l’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore, previsto dall’art. 124-bis t.u.b., non è riferibile al garante, ancorché questi rivesta la qualità di consumatore, con conseguente esclusione della nullità del contratto di garanzia.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca nei confronti del debitore principale e del fideiussore, per il rimborso di un mutuo. Il giudizio di opposizione veniva rigettato in primo grado e la sentenza era confermata dalla Corte di appello, che escludeva rilievo alla qualità di consumatore del fideiussore ai fini dell’accoglimento dei motivi di impugnazione.
Avverso tale pronuncia il fideiussore proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per vizio di motivazione, l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova in relazione alla mancata valutazione del merito creditizio e la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 124-bis t.u.b., norma ritenuta imperativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso il primo motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione. È stato ribadito che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, denunciabile solo quando il vizio attenga all’esistenza stessa della motivazione, come nel caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa, figure non riscontrabili nella specie.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha ritenuto decisiva l’inapplicabilità della normativa sul credito ai consumatori alla fideiussione, pur riconoscendo la qualità di consumatore in capo al garante. Il thema decidendum è stato circoscritto alla riferibilità della prescrizione di cui all’art. 124-bis t.u.b. al fideiussore, atteso che non era in discussione la posizione dell’obbligato principale, pacificamente non consumatore.
Il percorso argomentativo prende le mosse dalla natura della disciplina: sia la direttiva 2008/48/CE (art. 2) che la norma di recepimento (art. 122, comma 1, t.u.b.) ne limitano l’ambito di applicazione ai contratti di credito, definiti dall’art. 121, comma 1, lett. c), t.u.b. come contratti con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra facilitazione finanziaria.
La Corte ha quindi escluso che la fideiussione possa essere ricondotta a tale fattispecie. La causa del negozio di garanzia, infatti, non è individuale in erogazioni o facilitazioni creditizie da parte di un finanziatore, ma nella funzione di garanzia dell’adempimento di un debito mediante l’estensione della base soggettiva della responsabilità patrimoniale. Da tale assorbente ragione in diritto è derivato il rigetto dei motivi e, con esso, dell’intero ricorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 121 TUB – Definizioni
- Art. 122 TUB – Ambito di applicazione
- Art. 124-bis TUB – Verifica del merito creditizio