Comunità energetiche e partecipazione comunale: nozione di controllo e onere motivazionale (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 113 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, affida alla Corte dei conti un controllo sui presupposti giuridici ed economici della scelta di costituire società o acquisire partecipazioni, da esercitarsi prima dell’assunzione della qualifica di socio. L’onere motivazionale ivi previsto è rafforzato e non è assolto con mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche. La partecipazione comunale a una comunità energetica rinnovabile in forma cooperativa non è esonerata da tale onere: il Comune deve dimostrare, con atto del Consiglio comunale ai sensi degli artt. 7 e 8 TUSP, la stretta necessità del modulo societario rispetto alle finalità istituzionali, la convenienza economica, il piano degli investimenti e la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune abruzzese ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla conformità dell’adesione dell’Ente a una comunità energetica rinnovabile proposta in forma di cooperativa. La richiesta verteva sulla coerenza della partecipazione con gli obiettivi istituzionali, sui limiti imposti dalla normativa in materia di partecipazioni pubbliche, sugli adempimenti preventivi e sulla compatibilità della forma cooperativa con la partecipazione pubblica.
A supporto, il Comune ha allegato la delibera di Giunta con cui aveva assunto l’atto di indirizzo per l’adesione, unitamente allo Statuto e al Regolamento generale della cooperativa. Non risulta invece trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale di definitiva adesione, né documentazione economico-finanziaria di corredo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo demandato dall’art. 5, comma 3, del TUSP. Si tratta di una verifica che opera nella fase precedente all’assunzione della qualifica di socio, quando è ancora possibile correggere il progetto o rinunciarvi. Il controllo investe, per alcuni profili, la conformità a legge e, per altri, la sana gestione finanziaria.
Il fulcro è l’onere motivazionale rafforzato che grava sull’Amministrazione. Esso non è assolto con mere ripetizioni del dato normativo, ma può dirsi compiuto anche con motivazione sintetica, purché idonea a disvelare l’iter logico e procedimentale. La Corte richiama sul punto i parametri fissati dai commi 1 e 2 dell’art. 5: necessità della società per le finalità istituzionali, ragioni e convenienza economica, efficienza ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea degli aiuti di Stato, sottoposizione a consultazione pubblica.
Con specifico riguardo alle comunità energetiche, la Sezione sottolinea che il principio di libertà delle forme non impone né esclude il ricorso al modulo societario, ma non esonera il Comune dall’onere di dimostrarne la stretta necessità. Richiama in proposito i precedenti delle Sezioni regionali di controllo per la Campania e per le Marche, che hanno preteso la puntuale confluenza di tali valutazioni nella motivazione. Il quadro è completato dal riferimento all’art. 22 della direttiva UE n. 2018/2001, attuata dall’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021, che subordina la comunità alla natura di soggetto autonomo e all’obiettivo di benefici ambientali, economici o sociali, non di profitto.
Nel caso concreto, l’istruttoria evidenzia un primo vizio di ordine soggettivo: la partecipazione avrebbe dovuto essere deliberata dal Consiglio comunale, mentre è stata trasmessa solo la delibera di Giunta di indirizzo. Sotto il profilo sostanziale, mancano il business plan, la relazione tecnica sulla convenienza economica e sull’impossibilità di una gestione diretta, la verifica sugli aiuti di Stato e la prova della consultazione pubblica. Difetta altresì ogni informazione sulla trasmissione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990.
Pertanto la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, non essendo integrato il presupposto documentale che legittima il pronunciamento nel termine di sessanta giorni previsto dalla norma, e dispone la trasmissione della deliberazione all’Amministrazione comunale.
Nota della Redazione
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