Conto giudiziale: improcedibile senza allegazione dei conti degli agenti secondari (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 154 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel modello di gestione plurisoggettiva delineato dall’art. 192 del R.D. n. 827/1924, le riscossioni dei contabili secondari si concentrano nella contabilità del contabile principale e i relativi conti giudiziali debbono essere uniti a corredo di quello principale. L’assenza dei rendiconti dei soggetti addetti alla riscossione determina l’improcedibilità del giudizio di conto, perché rende impossibile individuare i fatti di gestione e la responsabilità imputabile a ciascuno dei soggetti che hanno avuto il maneggio del denaro. La medesima carenza, ove la fattispecie sia ricondotta al diverso modello dell’art. 188 R.D. n. 827/1924, non preclude l’esame del conto ma integra una grave irregolarità della gestione. La firma digitale apposta sul file da un soggetto diverso dall’agente, priva di qualifica desumibile dal certificato, non equivale al visto di regolarità del responsabile del servizio economico finanziario.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dei corrispettivi per il rilascio di copia dei verbali di rilievo degli incidenti stradali del Comando di Polizia Municipale di un Comune, per l’esercizio 2017. Il conto giudiziale, depositato nel 2018, espone riscossioni e riversamenti di pari importo, senza ammanchi.

Il Magistrato istruttore rileva che le riscossioni erano state effettuate da una pluralità di soggetti non identificabili, secondo il modello dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924, senza che fossero stati allegati al conto principale i conti degli agenti secondari. Segnala inoltre l’assenza del visto di regolarità del responsabile del servizio economico finanziario e conclude per la improcedibilità. L’agente contabile eccepisce la regolarità della procedura, basata su bollettari numerati e su un sistema gestionale che consentirebbe l’individuazione del riscuotitore, e chiede il discarico. Il Pubblico Ministero conclude per l’irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica la fattispecie come gestione plurisoggettiva ex art. 192 del R.D. n. 827/1924. La qualità di agente contabile spetta a chiunque abbia il maneggio del denaro o vi si ingerisca anche solo di fatto, ai sensi dell’art. 178 R.D. n. 827/1924. L’organizzazione della riscossione si fonda su una separazione netta tra gli addetti alla riscossione e l’agente principale, nelle cui mani confluiscono gli incassi secondo uno schema agente principale/subagente.

Richiamando Sez. Campania n. 487/2005, Sez. Campania n. 788/2006 e Sez. Sicilia n. 825/2020, il Collegio osserva che i contabili principali non rispondono dei fatti dei contabili secondari, salvo colpa o trascuratezza, e che i conti di questi ultimi debbono essere uniti a corredo di quello principale. Nel caso concreto mancano i documenti di rendiconto dei soggetti addetti alla riscossione: il controllo dell’agente principale si riduce alla corrispondenza tra incassi consegnati e riversamenti, in assenza di rendicontazione.

Anche a voler ricondurre la fattispecie all’art. 188 R.D. n. 827/1924, l’assenza di rendicontazione amministrativa da parte dei soggetti di cui l’agente si avvale non determina l’improcedibilità, ma costituisce grave irregolarità della gestione. Il conto deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati, secondo il principio positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c., e la sua forma deve essere coerente con tale finalità, come precisato da Sez. Molise n. 25/2018 e Sez. Piemonte n. 144/2011. La gestione cumulativa costituisce motivo di improcedibilità, secondo Sez. Calabria n. 354/2020, per impossibilità di individuare la responsabilità di ciascuno dei soggetti che hanno avuto il maneggio del denaro.

Il Collegio esamina anche il profilo della sottoscrizione. Il file del conto riporta una sola firma digitale, quella del responsabile del servizio economico finanziario, la cui qualifica non risulta dal certificato. Il contenuto è eterogeneo: il conto, di natura descrittiva, e l’attestazione di regolarità, di valore certificativo ed equivalente al provvedimento di parificazione. La firma apposta sull’intero file vale come certificazione di conformità all’originale, non come visto di regolarità; diversamente argomentando, il documento sarebbe privo della sottoscrizione dell’agente.

Infine, la relazione del Collegio dei revisori redatta in occasione del rendiconto di esercizio non può sostituire la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., richiamata l’ordinanza n. 15/2023 della Sezione, che richiede la terzietà del controllore rispetto all’agente contabile. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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