Conto di gestione cumulativa, firma digitale del SEF e improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 153 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La firma digitale apposta sull’intero file del conto dal responsabile del procedimento non equivale al visto di regolarità del responsabile del servizio economico-finanziario, perché certifica solo la conformità all’originale e non l’esito del controllo. Il visto di regolarità equivale alla parificazione quando è riconducibile in modo univoco al soggetto competente e rispetta la sequenza procedimentale dell’art. 139, comma 2, c.g.c.. Il conto che rappresenta una gestione cumulativa, senza analitica rendicontazione delle singole gestioni confluite, è improcedibile, non essendo possibile individuare le responsabilità di ciascun soggetto che ha avuto il maneggio del denaro. La carenza della relazione dell’organo di controllo interno non è sostituita dalla relazione dei revisori redatta in occasione del rendiconto.
Il Fatto
Il magistrato istruttore deferiva alla Sezione il conto giudiziale reso dall’agente contabile incaricato della riscossione dei canoni per noleggio di attrezzature di un Comune per l’esercizio 2017. Il conto riportava riscossioni e riversamenti di pari importo, con annotazioni analitiche su base mensile.
Il magistrato rilevava la mancanza del visto di regolarità del responsabile del servizio economico-finanziario e l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno; segnalava inoltre che le ricevute recavano sottoscrizioni eterogenee e illeggibili, indice di una pluralità di soggetti non identificati intervenuti nell’incasso. Concludeva per l’improcedibilità. L’agente chiedeva il discarico, sostenendo la regolarità della gestione e l’equipollenza della firma digitale al visto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla questione preliminare della procedibilità in assenza di parificazione formale o di visto di regolarità. Riconosce l’orientamento consolidato che, in prospettiva sostanzialistica, equipara il visto alla parificazione, ma rileva che nel caso concreto il file depositato reca una sola firma digitale, quella del responsabile del procedimento, la cui qualifica non risulta dal certificato.
Non è quindi possibile, come richiesto dall’art. 24 CAD, ricondurre in modo univoco il contenuto al sottoscrittore: il file è eterogeneo e imputabile a soggetti diversi, poiché il conto dovrebbe essere sottoscritto dall’agente e l’attestazione di regolarità dal responsabile del servizio. La firma unica vale dunque come certificazione di conformità all’originale, necessaria per il deposito. Diversamente opinando, il documento sarebbe privo di sottoscrizione dell’agente o di conformità, con esito ugualmente improcedibile.
La Corte aggiunge un rilievo cronologico: la firma è stata apposta il 23 maggio 2018, dopo l’approvazione del rendiconto, cui la relazione dell’organo di revisione del 9 aprile 2018 dà atto. Se si trattasse di visto equipollente alla parificazione, questa seguirebbe l’approvazione, invertendo la sequenza dell’art. 139, comma 2, c.g.c., che presuppone verifica, parificazione e poi approvazione.
Nel merito, la gestione risulta plurisoggettiva: vi si sono ingeriti dipendenti comunali inseriti nella struttura. La qualità di agente contabile spetta a chi ha il maneggio del denaro o vi si ingerisce anche solo di fatto, ai sensi dell’art. 178 R.D. n. 827/1924; ricorre il modello dell’art. 188 R.D. n. 827/1924, che impone la rendicontazione dei soggetti di cui l’agente si avvale. La sua carenza è grave irregolarità ostativa all’esame del conto.
Il conto deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati, secondo l’art. 140, comma 2, c.g.c.; manca invece l’analitica rendicontazione delle singole gestioni, con impossibilità di verificare l’effettivo riversamento. La giurisprudenza citata (Sez. Molise n. 25/2018, Sez. Piemonte n. 144/2011, Sez. Calabria n. 354/2020) conferma che la gestione cumulativa è motivo di improcedibilità. In via assorbita, la relazione dei revisori sul rendiconto è inidonea a sostituire quella dell’organo di controllo interno richiesta dall’art. 139, comma 2, c.g.c., come chiarito dall’ordinanza n. 15/2023 della Sezione, che esige un soggetto terzo rispetto all’agente.
Nota della Redazione
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