Difetto di parificazione e conto giudiziale improcedibile per l’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 155 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il difetto di parificazione è questione pregiudiziale assorbente, ostativa all’esame del merito del conto giudiziale. L’attestazione di regolarità del responsabile del servizio finanziario equivale sostanzialmente al provvedimento formale di parificazione e non può essere desunta dalla sola firma digitale apposta sull’intero file dal responsabile del procedimento: quella firma certifica la conformità del documento all’originale, non l’esito del controllo sulla gestione. La rendicontazione periodica delle anticipazioni per minute spese, qualificate come gestione di cassa economale e classificate tra i servizi per conto terzi, costituisce obbligo dell’agente contabile e non adempimento eventuale. La tenuta informatica delle scritture non esonera dal rispetto della previa vidimazione del registro di cassa, la cui ratio è garantire l’integrità delle annotazioni.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore deferiva alla Sezione il conto giudiziale reso dall’agente contabile incaricato della gestione delle minute spese di una direzione comunale per l’esercizio 2017. Il conto, redatto su modello non conforme ma contenente gli elementi essenziali, riportava anticipazioni per euro 1.000,00 e spese per euro 644,18, con riversamento del fondo residuo in data 27.12.2017.

La relazione contestava l’imputazione delle anticipazioni a capitoli di spesa corrente anziché alle partite di giro, l’assenza delle rendicontazioni trimestrali, la mancata vidimazione delle scritture informatiche e l’assenza del visto di regolarità, oltre alla mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. L’agente eccepiva la scelta contabile imputabile all’ente, la natura eventuale della rendicontazione, l’inapplicabilità del regolamento alla tenuta informatica e il valore certificativo della firma digitale apposta dal responsabile del servizio finanziario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la gestione delle anticipazioni come cassa economale. Le disposizioni del regolamento comunale strutturano i fondi come anticipazioni finalizzate a spese imprevedibili e urgenti, con obbligo di rendicontazione e meccanismo di rimborso con successiva imputazione a bilancio. Trova quindi applicazione il principio contabile n. 4/2, punto 7.1, del D.lgs. n. 118/2011, che colloca la cassa economale tra i servizi per conto terzi.

È respinta la tesi dell’agente secondo cui i fondi per minute spese costituirebbero fattispecie diversa. Il regolamento dell’ente e la circolare interna confermano i profili tipici della gestione economale. Quanto alla rendicontazione, il comma 4 dell’art. 41 del regolamento impone la trasmissione con periodicità almeno trimestrale, e il comma 5 va letto in combinato disposto: la rendicontazione è un vero obbligo, derogabile solo nella tempistica, funzionale al rimborso, alla reintegrazione dell’anticipazione e alla sua ricostituzione per l’esercizio successivo.

La tenuta informatica del registro di cassa non giustifica l’omessa vidimazione. Il Collegio ribadisce la vincolatività della previsione regolamentare fino alla sua modifica, intervenuta solo nel 2019. La ratio della vidimazione preventiva non è attestare la regolarità delle scritturazioni, ma garantire l’integrità del registro impedendone alterazioni; l’adeguamento era comunque possibile mediante stampe periodiche su fogli vidimati.

Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, il richiamo alla relazione dei revisori sul rendiconto di esercizio è inidoneo, perché si limita a dare atto del deposito dei conti. Richiamata l’ordinanza n. 15/2023 della Sezione, la relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. deve provenire da un soggetto terzo rispetto all’agente contabile.

Il profilo decisivo è il difetto di parificazione. Il file depositato reca una sola firma digitale, quella del responsabile del servizio finanziario, la cui qualifica non risulta dal certificato: non è quindi possibile ricondurre univocamente il contenuto eterogeneo del documento al sottoscrittore, come richiede l’art. 24 CAD. La firma vale come certificazione di conformità all’originale, necessaria per il deposito; diversamente opinando, il documento sarebbe privo di sottoscrizione dell’agente o di conformità, ugualmente improcedibile. Il difetto di parificazione è assorbente e, secondo costante orientamento (Sez. Sicilia n. 949/2021), ostativo all’esame del conto. Il giudizio è dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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