Falso diploma per graduatorie ATA: danno erariale e compensatio lucri (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 32 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione lavorativa resa in forza di un titolo di studio falso, utilizzato per l’inserimento nelle graduatorie del personale ATA, è affetta da nullità del contratto per illiceità della causa o dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1418 c.c., in quanto espressione dei precetti di cui agli artt. 97, 33, comma 5, e 36 Cost., sicché non è configurabile alcuna utilitas idonea a elidere il danno erariale. Il danno da retribuzioni indebitamente erogate è quantificabile in via equitativa, con scomputo della quota di utilità della prestazione, mentre l’indennità NASPI percepita senza i presupposti di legge costituisce danno integrale, non incidibile da alcuna compensazione. La prescrizione del diritto al risarcimento decorre, in caso di occultamento doloso, dal momento in cui la vicenda illecita è emersa nella sua complessità.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio una lavoratrice per il risarcimento del danno erariale asseritamente cagionato al Ministero dell’Istruzione e all’INPS, quantificato in complessivi euro 18.539,51. La convenuta, già rinviata a giudizio dal GIP per i reati di falsità materiale e truffa aggravata, si era avvalsa di un falso diploma di qualifica professionale per ottenere l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA e le conseguenti supplenze.
Attraverso il collocamento in graduatoria la convenuta aveva ottenuto tre incarichi a tempo determinato, percependo retribuzioni per euro 18.769,32, oltre a euro 6.397,95 a titolo di NASPI. La Procura ha chiesto la condanna al 65% delle retribuzioni e all’intera indennità; la convenuta ha eccepito la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza del dolo e del danno, invocando la compensatio lucri cum damno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine quinquennale di cui all’art. 2 della legge n. 20/1994 decorra, in fattispecie di occultamento doloso, dalla data del rinvio a giudizio, momento in cui la vicenda è emersa nella sua completezza. In ogni caso, neppure prendendo a riferimento la comunicazione della falsità dei diplomi all’Ufficio Scolastico Regionale, il quinquennio risulterebbe decorso.
Nel merito, la Corte ha ritenuto comprovata la falsità del titolo sulla base di molteplici elementi: la mancata corrispondenza del numero di diploma, la coincidenza con un titolo rilasciato ad altro soggetto, l’assenza di autorizzazione della sessione straordinaria d’esame, il disconoscimento delle firme da parte dei commissari e gli accertamenti grafici che hanno ricondotto le sottoscrizioni al personale di segreteria dell’Istituto. La convenuta, onerata ai sensi degli artt. 90 e 95 c.g.c., non ha contestato in modo specifico gli assunti dell’atto di citazione, che assumono rilievo probatorio secondo il criterio del “più probabile che non”.
La Corte ha quindi affermato che la violazione di norme imperative poste a tutela del buon andamento amministrativo comporta la nullità radicale del contratto di lavoro, non consentendo di riconoscere alcuna utilità derivante dalla prestazione resa senza idoneo titolo di studio, richiamando la Corte conti, II Sezione Centrale d’Appello n. 159/2024.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ha rideterminato il danno da retribuzioni nella misura del 50%, valutando l’utilità della prestazione in considerazione del basso livello, della parziale fungibilità e del contenuto impatto temporale, liquidando euro 9.384,66 in favore del Ministero. Diversamente, l’indennità NASPI, slegata dalla prestazione lavorativa, è stata riconosciuta per intero all’INPS, costituendo danno erariale per difetto dei presupposti di legge.
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Nota della Redazione
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