Prescrizione dell’azione erariale da truffa: rileva il controllo di audit (Corte dei Conti Sez. II App. n. 278 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, allorché la condotta foriera di danno erariale integri essa stessa reato, l’occultamento doloso del danno è in re ipsa, essendo connaturato alle modalità fraudolente della condotta. Il dies a quo della prescrizione, pertanto, non coincide necessariamente con la commissione del fatto, ma con il momento in cui il danno è delineato nei suoi tratti essenziali. Tale momento va individuato nella effettiva conoscenza del pregiudizio da parte dell’Amministrazione danneggiata, con ragionevole e ponderata prognosi di sussistenza del danno. Le indagini penali restano estranee alla prescrizione erariale quando l’Ente, prima del loro esaurimento, disponga o sia in grado di acquisire elementi sufficienti a orientarsi sull’esistenza del vulnus patrimoniale.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, con sentenza n. 149/2023, aveva condannato in solido una società e il suo amministratore unico al pagamento di € 358.281,44 in favore della Regione Toscana, per illecita percezione di contributi pubblici erogati nell’ambito del POR-FESR 2007-2013. Secondo l’accusa contabile, la società aveva rendicontato 32 fatture emesse da un fornitore fittizio, relative a spese in realtà sostenute con proprio personale e quindi non ammissibili al contributo.
Il giudice di prime cure aveva respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendo che, in presenza di un reato, l’occultamento doloso del danno andasse accertato solo con le indagini penali e che il termine decorresse dal decreto di rinvio a giudizio o dalla comunicazione degli esiti investigativi alla Procura. Gli appellanti hanno contestato l’esistenza di un occultamento doloso e, in subordine, hanno sostenuto che il dies a quo andasse ancorato al 13 luglio 2015, data del controllo della società di revisione che aveva segnalato le irregolarità.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dall’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta. La norma è letta in linea con l’art. 2935 cod. civ., che àncora la decorrenza alla possibilità legale di esercizio del diritto, restando irrilevante la mera impossibilità di fatto.
La Corte osserva che l’occultamento doloso presuppone un’attività consapevole volta a nascondere il fatto generatore del danno e un elemento obiettivo che ne preclude la scoperta. Tuttavia, quando la condotta dannosa costituisce reato, come nella truffa realizzata con artifizi e raggiri, l’occultamento è in re ipsa: la giurisprudenza contabile richiamata lo ritiene integrato nelle modalità consumative dell’illecito.
Il Collegio non condivide però l’ulteriore passaggio del giudice di primo grado, secondo cui la scoperta del danno coinciderebbe necessariamente con il rinvio a giudizio o con la comunicazione degli esiti investigativi. Tale approdo vale solo quando l’Amministrazione, prima del completamento del quadro penale, non disponga di elementi di conoscenza né sia in grado di acquisirli autonomamente.
Nel caso concreto, la Corte rileva che l’Ente erogante, sin dal 2015, era stato posto nelle condizioni obiettive di conoscere l’esistenza del danno. La segnalazione della Guardia di Finanza e i verbali del controllo di audit documentano che la società di revisione aveva accertato irregolarità gravi sulle fatture rendicontate, attività non previste dal progetto e profili di anomalia del fornitore. Tali indici, per la loro gravità, imponevano verifiche sollecite e consentivano una ragionevole e ponderata prognosi di danno erariale, con obbligo di denuncia alla Procura contabile.
Pertanto, il diritto al risarcimento poteva essere esercitato già dal luglio 2015. La notifica dell’invito a dedurre, atto interruttivo, è intervenuta oltre il quinquennio. L’appello è accolto e l’azione erariale è dichiarata prescritta, con integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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