Conto giudiziale cumulativo e difetto di parificazione ne determinano l’improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 148 del 10.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che rappresenta una pluralità di gestioni distinte, facenti capo a diversi subagenti, è improcedibile quando i rendiconti dei contabili secondari non siano stati uniti a corredo del conto del contabile principale, perché tale difetto impedisce di individuare i fatti di gestione e la responsabilità imputabili a ciascun soggetto che ha avuto il maneggio del denaro. La mancata parificazione del conto, anche quando la firma digitale apposta sul file dal responsabile del servizio finanziario non sia univocamente riconducibile alla sola attestazione di regolarità, costituisce autonomo motivo di improcedibilità del giudizio di conto. Le anticipazioni per minute spese disciplinate dal regolamento comunale vanno inquadrate come gestione di cassa economale, con obbligo di rendicontazione periodica e di tenuta del registro nei modi previsti dalle norme interne vigenti.
Il Fatto
Il magistrato istruttore deferiva a giudizio il conto giudiziale reso dall’agente contabile incaricato della gestione delle piccole spese di un’area del Comune per il periodo 20.7.2017/31.12.2017. Il conto, redatto su modello non conforme al mod. 23 d.P.R. 194/1996, riportava anticipazioni e spese, con riversamento del fondo in Tesoreria a fine gestione e registrazioni annotate cumulativamente su base mensile.
Il magistrato rilevava che il conto difettava del visto di regolarità del responsabile del servizio economico-finanziario e che non era stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.. Rilevava inoltre che il conto riassumeva quattro distinte gestioni facenti capo ad altrettanti subagenti, i cui rendiconti non erano stati allegati. L’agente si difendeva sostenendo l’avvenuto controllo di regolarità e l’equivalenza della relazione dei revisori. Il Pubblico Ministero concludeva per l’irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il conto è rappresentativo di più gestioni, oggettivamente e soggettivamente distinte. La fattispecie rientra nel modello di gestione plurisoggettiva delineato dall’art. 192 R.D. n. 827/1924, che concentra nella contabilità del principale i pagamenti dei secondari, i quali restano sottoposti alla giurisdizione contabile e debbono rendere il proprio conto da unire a corredo di quello principale. Poiché i rendiconti dei subagenti non erano stati allegati, manca il presupposto per individuare i fatti di gestione e le responsabilità. Il conto cumulativo è perciò improcedibile, in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile richiamato.
Quanto alla parificazione, il file depositato riporta una sola firma digitale, riferita a un soggetto la cui qualifica non risulta dal certificato. Il Collegio esclude che quella firma possa valere come visto di regolarità, avendo essa il solo valore di certificazione di conformità all’originale. La mancata parificazione costituisce motivo autonomo di improcedibilità, secondo un consolidato orientamento richiamato anche nelle sue espressioni più recenti.
Nel merito, la Corte inquadra le anticipazioni per minute spese come gestione di cassa economale, cui si applica il principio contabile n. 4/2, punto 7.1, del D.lgs. 118/2011. L’interpretazione dell’agente, secondo cui la rendicontazione periodica sarebbe solo eventuale, è errata: l’obbligo di rendicontare con periodicità almeno trimestrale deriva dal comma 4 dell’art. 41 del regolamento comunale, letto insieme al comma 5. Neppure la tenuta informatica del registro giustifica l’inosservanza della previa vidimazione, la cui ratio è garantire la regolarità della tenuta e impedire alterazioni.
Infine, la relazione dei revisori redatta in occasione del rendiconto di esercizio non equivale alla relazione dell’organo di controllo interno, perché ne è del tutto inidonea per contenuto. La Corte dichiara pertanto il conto improcedibile, nulla disponendo sulle spese.
Nota della Redazione
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