Conto giudiziale dell’agente contabile improcedibile senza parificazione e visto di regolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 147 del 10.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile è improcedibile quando manchi la prova dell’avvenuta parificazione da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’ente, non potendosi considerare equivalente la mera firma digitale apposta al file depositato dal responsabile del procedimento. Tale firma, infatti, certifica soltanto la conformità del documento all’originale e non è riconducibile in modo univoco all’attestazione di regolarità delle scritture. Il conto è parimenti improcedibile quando risulti depositato in assenza di approvazione dell’ente e quando rappresenti in modo cumulativo e indistinto più gestioni, senza consentire l’identificazione e l’imputazione dei singoli fatti di gestione. La funzione di garanzia del giudizio di conto impone l’indefettibilità dell’obbligo di completa e idonea rappresentazione dei fatti gestori.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da una società incaricata della vendita dei biglietti d’ingresso di cinque siti museali comunali per il periodo 1.1.2017/31.12.2017. Il conto esponeva riscossioni per euro 5.262.826,50 e riversamenti in tesoreria per euro 5.262.827,00, con alcune note su versamenti di modesto importo differiti o residui.

Il Magistrato istruttore, con relazione di deferimento, ha chiesto di sottoporre il conto a giudizio, rilevando l’assenza del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e ritenendo perciò sussistente una condizione di improcedibilità. L’agente, regolarmente notiziato, non depositava memoria né si presentava all’udienza. Il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità e il giudizio veniva trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal condiviso orientamento secondo cui il visto di regolarità apposto al conto dal Responsabile del SEF equivale, in prospettiva sostanzialistica, alla parificazione, cioè all’attestazione di conformità delle scritturazioni rispetto alle scritture contabili dell’ente. Nel caso concreto, tuttavia, il file depositato recava una sola firma digitale, quella del responsabile del procedimento, la cui qualifica non risultava dal certificato.

Per il Collegio non è dunque possibile, come richiede l’art. 24 CAD, ricondurre in modo univoco il contenuto del file al sottoscrittore. Il documento è eterogeneo: contiene il conto, di competenza dell’agente, e l’attestazione di regolarità del Responsabile SEF, imputabile a soggetto diverso. La firma unica vale perciò solo come certificazione di conformità all’originale, necessaria per il deposito. Diversamente opinando si avrebbe un documento privo di sottoscrizione dell’agente o di conformità all’originale, ugualmente improcedibile. L’irregolarità è assorbente e ostativa all’esame del conto.

Un secondo profilo riguarda la sequenza procedimentale. La firma del responsabile reca data 30 gennaio 2018, il deposito è del 19 febbraio 2018 e l’approvazione del rendiconto è del 2 maggio 2018. Il conto risulta quindi depositato in assenza di specifico provvedimento di approvazione, in difformità dall’art. 139, comma 2, c.g.c., che presuppone verifica, controllo, parificazione e approvazione. La mancata approvazione costituisce irregolarità non sanabile.

Il terzo profilo attiene alla struttura del conto, che rappresenta cumulativamente cinque diverse gestioni. Il Collegio ribadisce che il conto deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati, principio positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.. Nella specie manca una rendicontazione analitica: il documento depositato consta di una sola pagina, a fronte delle 78 indicate nelle note. La documentazione integrativa prodotta in istruttoria è priva di intestazione, data, sottoscrizione e visto, e non consente di verificare la corrispondenza tra riscossioni e riversamenti. Una gestione cumulativa che non permetta di identificare i singoli fatti costituisce ulteriore motivo di improcedibilità.

In via residuale, il Collegio rileva la mancanza della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., richiamando la propria ordinanza n. 15/2023 sulla necessità che il controllo sia svolto in posizione di terzietà rispetto all’agente. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, senza luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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