Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione (TAR Molise n. 280 del 10.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere opera quando sopravvenga un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Il pagamento, intervenuto nelle more del giudizio, della somma dovuta in forza del titolo esecutivo giudiziale integra tale presupposto e impone la declaratoria ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La declaratoria consegue anche quando la parte ricorrente vittoriosa ne faccia richiesta e la resistente non vi si opponga.
Il Fatto
Il Comune di Castelpetroso conferiva procura a un avvocato per citare la Regione Molise davanti al Tribunale civile, onde far accertare l’inadempimento dell’obbligo sorto dal decreto del Presidente della Regione n. 22 del 2012, adottato dopo la nevicata del febbraio 2012, e ottenere il rimborso della somma anticipata a una società incaricata di fronteggiare l’emergenza. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda con sentenza n. 198 del 28 marzo 2019.
La Corte d’Appello, con sentenza n. 271/2022, riformava quella decisione e condannava la Regione al rimborso delle spese del doppio grado, con liquidazione in favore del difensore antistatario. Passata in giudicato e munita di formula esecutiva, la sentenza veniva notificata alla Regione; decorso invano il termine dilatorio di 120 giorni, il difensore proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’astreinte. Nelle more, soddisfatta la pretesa, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e richiama l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere si determina in presenza di una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. Il parametro è indicato nelle decisioni del Consiglio di Stato, sezione II, 18 febbraio 2020, n. 1227, 20 dicembre 2019, n. 8615 e sezione VI, 23 maggio 2019, n. 3378.
Il Tribunale precisa il carattere della sopravvenienza: essa deve soddisfare in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Il riferimento è alla decisione del Consiglio di Stato, sezione V, 5 aprile 2016, n. 1332.
Applicando tale regola, il Collegio rileva che la Regione Molise ha adempiuto nelle more del giudizio all’obbligo di pagamento posto a suo carico dalla sentenza della Corte d’Appello, provvedendo il 4 luglio all’erogazione della somma dovuta. Il dato è ammesso dalla stessa ricorrente nella memoria dell’11 luglio 2024, con la quale ha dichiarato pienamente soddisfatta la pretesa.
Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’esito del giudizio giustifica inoltre la compensazione delle spese di lite, disposta sulla conforme richiesta della ricorrente vittoriosa e senza opposizione della resistente.
Nota della Redazione
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