Partecipazioni pubbliche: onere motivazionale analitico e infungibilità dello strumento societario (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 77 del 17.06.2024)
In sede di parere ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, l’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta deve recare una motivazione analitica propria, non surrogabile dal rinvio per relationem alla delibera del consiglio di amministrazione della società partecipata. L’Amministrazione è tenuta a esternare la necessità dell’operazione per le finalità istituzionali, l’infungibilità dello strumento societario e la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica della scelta, con onere di autonoma valutazione che non può essere riversato su atti e documenti predisposti da terzi. Il parere di conformità negativo si fonda sulla non conformità dell’atto alle norme del TUSP e sull’assenza dei presupposti di stretta necessità dell’acquisto di un’ulteriore partecipazione pubblica.
Il Fatto
Un Comune socio di una società interamente pubblica affidataria in house del servizio idrico integrato ha autorizzato, con deliberazione consiliare n. 3 del 26 aprile 2024, l’operazione di acquisizione della totalità delle quote di una società privata da parte della propria partecipata, condizionandola al parere di conformità della Corte dei conti. L’operazione era descritta come rinforzamento industriale del gestore, mediante acquisto di un gruppo societario privato operante nel medesimo settore.
La Sezione regionale di controllo ha esaminato l’atto ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, rilevando che la fattispecie non ricadeva tra i casi di acquisizione in conformità a espresse previsioni legislative, trattandosi di scelta discrezionale assunta dalla società e autorizzata dal Consiglio comunale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dal legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5 TUSP: il controllo investe la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Sulla scorta delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, il giudizio verifica completezza e affidabilità degli approfondimenti, non la convenienza dell’operazione in sé.
Il Collegio osserva anzitutto che la deliberazione consiliare è carente nell’individuazione dell’oggetto dell’acquisto: si autorizza la totalità delle quote di una società, mentre la documentazione fa riferimento a un gruppo composto da due società, una delle quali interessata da una scissione parziale proporzionale. Il rinvio alla delibera del CdA della partecipata e agli allegati non specifica gli aspetti strategici e qualificanti della scelta.
Quanto ai vincoli di scopo e di attività di cui all’art. 4 TUSP, la Sezione rileva che l’Ente ha già fatto ricorso allo strumento societario con la stessa partecipata, affidataria unica del servizio: l’ulteriore acquisizione non è sorretta da alcuna dimostrazione di infungibilità o indispensabilità. Lo schema di statuto della società target, peraltro, presenta un oggetto sociale molto più esteso di quello del gestore, risultando incoerente con la logica del rinforzamento industriale.
Sul versante europeo, il Collegio censura l’insufficiente istruttoria sulla disciplina degli aiuti di Stato ex artt. 107 e 108 TFUE, non emergendo il complessivo esborso gravante su risorse pubbliche. Sul piano della sostenibilità, l’atto non indica il corrispettivo dell’acquisizione né affronta il debito verso il socio uscente per distribuzione di utili, che rischierebbe di gravare in capo pubblico. La Sezione sottolinea infine che l’acquisizione elude le regole dell’evidenza pubblica e contrasta con il divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.
Nota della Redazione
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