Obbligo di resa del conto giudiziale solo per il consegnatario con debito (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 274 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva ed oggettiva di un effettivo debito di custodia. Lo spartiacque tra il consegnatario qualificabile agente contabile, obbligato alla resa, e il consegnatario per mero debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il dipendente gravato della sola sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso, e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Un dipendente di un ente locale, rivestendo la qualifica di consegnatario di beni, ha presentato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, riferito unicamente a beni mobili di pertinenza del Comune. Il conto è iscritto al ruolo dei giudizi di conto dinanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate nell’ottobre 2024, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’amministrazione. La questione sottoposta al Collegio attiene dunque alla sussistenza dell’obbligo di resa del conto in capo al consegnatario.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o “materie” per le quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta, all’evidenza, di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente locale e riconducibili allo stato patrimoniale del Comune.
Il Collegio individua l’elemento tassativo e ineludibile che segna lo spartiacque tra le due figure di consegnatario nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto non può mai prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso.
In adesione alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata — tra cui le pronunce della Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023 — la Corte rileva che nel conto in esame non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia. Difettando una tipica gestione di “cassa” o “magazzino” e venendo in rilievo una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale, il Collegio dichiara l’improcedibilità del giudizio e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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