Agente riscossione: aggio dovuto su spese postali e di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 7 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto dell’agente della riscossione, il conto giudiziale che presenti discordanze tra i dati esposti e quelli risultanti dai documenti di stato dei ruoli deve essere dichiarato irregolare, non essendo sufficiente a giustificare la gestione l’argomentazione meramente esplicativa della differenza. La clausola della convenzione di affidamento che esclude l’aggio sulle spese postali e di notifica è contra legem: l’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 e l’art. 4, comma 4, legge n. 202/1991 impongono di calcolare l’aggio su tutte le somme iscritte a ruolo e riscosse, comprese le spese accessorie ripetibili dal contribuente. La mancata emissione della fattura non è elemento dirimente ai fini dell’addebito giuscontabile, ove il concessionario abbia richiesto l’emissione e sia rimasto privo di riscontro.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto sulla gestione contabile dell’agente della riscossione esterna di un Comune calabrese per l’esercizio finanziario 2019. Dalla relazione di irregolarità della Procura era emersa una questione preliminare di procedibilità per assenza di sottoscrizione del conto. L’agente si è costituito eccependo l’invio del conto firmato digitalmente a mezzo pec e chiedendo, nel merito, la declaratoria di regolarità.

Dichiarata la procedibilità con ordinanza, il giudizio è stato rimesso più volte al magistrato istruttore. Le relazioni integrative successive hanno contestato voci di spesa per aggio, IVA e trattenute, ipotizzando un addebito iniziale quantificato in oltre 42.000 euro. La difesa ha prodotto documentazione integrativa e chiesto il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’irregolarità formale del conto. Il magistrato designato ha rilevato la non corrispondenza tra i dati esposti sul conto e quelli registrati nello stato dei ruoli di fine esercizio, con riferimento alle liste di carico di due ruoli. La difesa ha spiegato la discordanza con l’esclusione della quota imputabile a un altro ente e con una lista di carico. Il Collegio reputa l’argomentazione non dirimente, perché la spiegazione della differenza non prova la correttezza della gestione e viola i principi di chiarezza e veridicità delle scritture contabili.

Sul merito, il Collegio ritiene superata la contestazione sulla trattenuta anticipazione di 2.607,38 euro, documentata dal file prodotto dalla difesa e confluita nel conto in esame. Restano due questioni di diritto sulla corretta applicazione dell’aggio su voci non previste dalla convenzione e sulla legittimità della mancata fatturazione.

Quanto al primo profilo, la convenzione riconosce all’agente un aggio al netto delle spese poste a carico dei contribuenti. Il Collegio osserva che la lettera della norma convenzionale non può derogare alle norme primarie. L’art. 4, comma 4, legge n. 202/1991 rende ripetibili nei confronti dei destinatari di atti di imposizione diretta le spese postali e quelle di notificazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., facendole confluire nel ruolo di esazione abbinato alla riscossione. La previsione è coerente con l’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, applicabile agli esercizi di riferimento, secondo cui l’attività dei concessionari è remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo e riscosse: la somma riscossa comprende anche la spesa accessoria ripetibile e necessaria al recupero coattivo. La clausola convenzionale è dunque contra legem e non calcolare l’aggio sulle spese di notifica e postali implicherebbe scorporarle dal ruolo oggetto di esazione.

Sulla mancata fatturazione, la difesa ha richiamato il d.m. 02.12.1980, secondo cui i concessionari non sono tenuti a emettere fattura per gli aggi se non su espressa richiesta. Essendo in atti la richiesta dell’agente all’ente, rimasta priva di riscontro, il Collegio ritiene la mancata esibizione della fattura non elemento dirimente ai fini dell’addebito giuscontabile, anche sotto il profilo soggettivo della condotta.

Infine, sull’erronea contabilizzazione dell’aggio sui versamenti spontanei non iscritti a ruolo, l’agente ha condiviso il rilievo dichiarando di voler procedere al rimborso. Il Collegio però rileva che non è stata data prova del riversamento, che pertanto allo stato costituisce ammanco a carico del concessionario. Il conto è dichiarato irregolare con condanna al pagamento di 270,68 euro oltre IVA e alla refusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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