Rito abbreviato contabile: spese a carico del convenuto virtualmente soccombente (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 65 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., la definizione del giudizio di responsabilità contabile per avvenuto pagamento della somma offerta non esime il Collegio dall’obbligo di provvedere sulle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del convenuto risultato virtualmente soccombente, quando dagli elementi probatori in atti emerga con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto. La declaratoria di estinzione del processo, conseguente al tempestivo pagamento, presuppone pertanto una valutazione di non infondatezza della pretesa attorea, che giustifica la condanna del convenuto al rimborso delle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un medico di Pronto Soccorso di una struttura ospedaliera per sentirlo condannare al pagamento di euro 250.000 a titolo di danno indiretto cagionato all’ASST di appartenenza. L’addebito consisteva nel non avere eseguito ogni approfondimento diagnostico necessario a identificare la patologia acuta che aveva provocato il decesso di un paziente, avvenuto nel 2016 presso il medesimo ospedale; il pregiudizio derivava dall’esborso sostenuto dall’azienda sanitaria in via transattiva nei confronti degli eredi del deceduto.
Con la comparsa di costituzione il convenuto, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico ministero, ha chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di euro 90.000, pari al 36% dell’importo azionato. La Sezione ha accolto l’istanza con decreto, fissando l’udienza camerale. In tale sede le parti hanno concordemente chiesto di dichiarare estinto il processo per l’avvenuto tempestivo pagamento, documentato in atti; il difensore ha chiesto la compensazione delle spese, mentre il rappresentante della Procura ha insistito per la condanna del convenuto.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio riguarda gli effetti del rito abbreviato sul governo delle spese processuali. Il dato normativo di riferimento è l’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., che impone al Collegio di provvedere anche sulle spese di giudizio all’atto della definizione del giudizio secondo tale rito.
La Sezione osserva che la definizione del processo per avvenuto pagamento non determina un automatico esonero del convenuto dal carico delle spese. Il Collegio, infatti, resta chiamato a una valutazione della pretesa azionata dalla Procura, che nel caso concreto risulta suffragata dagli elementi probatori acquisiti.
Da tali elementi emerge, con sufficiente evidenza, la responsabilità per l’illecito ascritto al convenuto. Su questa base la Sezione qualifica il convenuto come virtualmente soccombente, traendone la conseguenza della condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in euro 90,47.
A sostegno di tale soluzione il Collegio richiama la giurisprudenza costante della medesima Sezione, citando la n. 127/2022. Il riferimento conferma l’indirizzo secondo cui il rito abbreviato non altera il criterio di imputazione delle spese quando la responsabilità risulti comunque accertabile dagli atti.
Quanto alla richiesta di compensazione avanzata dal difensore, essa non è accolta. Prevale la richiesta del rappresentante della Procura, coerente con la qualificazione del convenuto come virtualmente soccombente. Il giudizio è pertanto dichiarato definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con condanna del convenuto alle spese.
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Nota della Redazione
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