Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 142 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del riscossitore interno che espone nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” del mod. 21 gli incassi effettuati tramite POS, in luogo dei versamenti all’ente, è inammissibile. La confusione tra riscossioni e versamenti non è una mera imprecisione formale, ma la carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto così redatto non è qualificabile come conto giudiziale e non può incardinare il giudizio di conto. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non consente di derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, esamina il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune abruzzese per l’esercizio finanziario 2021, quale riscossitore interno speciale di un tributo locale. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha sollevato la carenza di un elemento essenziale del conto, redatto in difformità dal mod. 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996.
Il contabile si è costituito sostenendo che una quota rilevante delle entrate è stata riscossa tramite pagamenti elettronici POS, somme mai entrate nella sua disponibilità materiale ma accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente. Da ciò ha fatto derivare l’insussistenza del maneggio di denaro pubblico, il carattere meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale, chiedendo il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede per le attività di economo e di riscossitore due modelli distinti di conto. Per il riscossitore il modello è il mod. 21, nel quale devono essere indicati gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo. Il conto deve fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione: ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita e i versamenti non possono confondersi con le riscossioni.
I pilastri della rappresentazione sono il carico e lo scarico: il primo è l’ammontare delle somme riscosse, che genera il debito del contabile; il secondo è l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente, che estingue il debito. La loro corretta e distinta rappresentazione incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Il Collegio affronta poi la questione dell’inclusione degli incassi tramite POS nel conto. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, ritiene che l’espressione maneggio di denaro vada intesa nel senso più ampio e comprenda tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto, non incidendo tali modalità sulla titolarità giuridica del munus.
Ciò chiarito, il conto in esame risulta non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dagli incassi POS. L’indicazione delle riscossioni nella colonna dei versamenti costituisce un errore concettuale e determina la carenza di un elemento essenziale, rendendo impossibile la verifica dello scarico. Il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non consente di evincere se, quando e per quale importo il contabile abbia adempiuto all’obbligo restitutorio.
Richiamando la giurisprudenza contabile, il Collegio ricorda che l’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio: il giudice non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il conto privo degli elementi essenziali è pertanto inammissibile, perché la carenza originaria impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale di controllo ex art. 93 Cost.
Il Collegio dichiara quindi in via preliminare l’inammissibilità del giudizio, con necessità di un nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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