Assegno di benemerenza all’orfano di perseguitati politici e inabilità a proficuo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 7 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegno di benemerenza previsto dall’art. 3 della legge n. 932/1980 in favore dell’orfano superstite di genitori perseguitati politici e razziali presuppone la sussistenza dello stato di inabilità a proficuo lavoro. Tale requisito va accertato con riferimento alla data della domanda amministrativa e non alle condizioni sopravvenute. L’accertamento si svolge in termini relativi, valutando il grado di invalidità insieme a fattori quali età, sesso, situazione culturale, ambientale e socio-economica, onde stabilire se le residue capacità consentano un’attività effettivamente remunerativa. Il parere del consulente tecnico d’ufficio, motivato e logicamente rigoroso, integra e conferma il giudizio negativo degli organi sanitari e giustifica il rigetto della pretesa pensionistica. Il decreto ministeriale di diniego che si fondi su tale accertamento risulta immune da censure.

Il Fatto

La ricorrente, orfana superstite di genitori perseguitati politici e razziali, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire in misura intera l’assegno di benemerenza ai sensi dell’art. 3 della legge n. 932 del 1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da diversa data ritenuta di giustizia. Ha domandato altresì la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione dell’assegno, oltre interessi e rivalutazione.

Il Ministero, costituitosi, ha contestato la pretesa rilevando l’insussistenza del requisito dell’inabilità a proficuo lavoro, come accertato dalla competente Commissione Medica di Verifica. Ha evidenziato che il requisito deve sussistere alla data dell’istanza e che la documentazione sanitaria prodotta, in gran parte successiva, non può assumere rilievo per gli aggravamenti sopravvenuti. Ha concluso per il rigetto e si è opposto alla consulenza tecnica. In subordine ha chiesto la rimessione degli atti all’Amministrazione per la verifica delle condizioni reddituali.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha affidato alla Sezione speciale del C.M.L. presso la Corte dei conti, con ordinanza, un incarico consulenziale medico-legale volto ad accertare, alla data della domanda amministrativa, la sussistenza dello stato di inabilità a proficuo lavoro. L’incombente era diretto a verificare il presupposto richiesto dalla norma invocata dalla ricorrente.

Il consulente ha richiamato il concetto di inabilità a proficuo lavoro, che si acquisisce quando il soggetto, per infermità congenita o sopravvenuta, abbia perduto in modo permanente la capacità all’esercizio della propria professione o di ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini. Ha precisato che il requisito va accertato in termini relativi, integrando il grado di invalidità con l’apprezzamento di fattori quali età, sesso, situazione culturale e ambientale, al fine di stabilire se le residue capacità consentano un’attività remunerativa idonea a garantire mezzi sufficienti ai normali bisogni di vita.

All’esito della disamina del carteggio e della visita diretta, il consulente ha rilevato un quadro clinico di riduzione della capacità lavorativa, riferibile a cirrosi biliare primitiva, ipoacusia bilaterale di grado medio, sindrome ansioso-depressiva e osteoporosi. Ha tuttavia concluso che tali patologie, emendabili farmacologicamente o mediante dispositivi protesici, non aboliscono compiutamente la capacità lavorativa e non rendono la paziente inabile a proficuo lavoro alla data della domanda.

La Corte ha ritenuto il parere esaustivo, avendo il Collegio passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell’interessata e tratto dal carteggio argomenti logici per un giudizio corretto e completo. Il giudice ha condiviso il rigore logico-scientifico espresso dal consulente e, su questa base, ha qualificato la pretesa pensionistica priva di fondamento giuridico, dichiarando il decreto impugnato immune da censure.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite per la sussistenza di giusti motivi e nulla per le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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