Danno all’immagine da concussione tentata e giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 67 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, quale danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., è configurabile anche quando il delitto del pubblico ufficiale contro la p.a. sia rimasto allo stadio del tentativo. In tal caso non opera il criterio presuntivo del doppio tangentizio di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che presuppone un’utilità illecitamente percepita, e il pregiudizio va liquidato con valutazione equitativa. Il giudicato penale di condanna, ex art. 651 cod. proc. pen., vincola il giudice contabile quanto alla materialità del fatto, mentre restano liberamente apprezzabili l’elemento soggettivo, l’imputabilità e il clamore della vicenda. Presupposti dell’azione risarcitoria sono la sentenza irrevocabile di condanna e la sua idoneità a ledere il prestigio e l’affidabilità dell’amministrazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto, all’epoca dei fatti direttore di un’articolazione periferica dell’Agenzia delle Entrate, chiedendone la condanna al pagamento di 25.000,00 euro in favore dell’amministrazione finanziaria, oltre rivalutazione, interessi e spese.
L’azione erariale muove dalla condanna penale per tentata concussione, passata in giudicato: con più incontri il convenuto avrebbe indotto il commissario giudiziale di una società in concordato preventivo a corrispondergli una somma a titolo personale, minacciando in caso contrario esposti penali, relazioni sfavorevoli agli uffici centrali e campagne mediatiche. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta adesivamente, dolendosi del danno all’immagine e da disservizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto perimetrato l’oggetto del giudizio: si discute del solo danno all’immagine. La richiesta di risarcimento del danno da disservizio, avanzata dall’Avvocatura dello Stato e non postulata nell’atto di citazione, è stata dichiarata inammissibile.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’istituto: il danno all’immagine consiste nella diminuzione della reputazione e del prestigio dell’amministrazione presso i cittadini, con lesione di diritti fondamentali tutelati dagli artt. 2 e 97 Cost. La sua risarcibilità resta circoscritta ai delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., per effetto del rinvio all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, e presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna. Il pregiudizio coincide non con il fatto lesivo, ma con la sua conseguenza, secondo il principio delle Sezioni riunite n. 1/2011/QM.
Quanto al vincolo del giudicato, il Collegio precisa che l’efficacia dell’art. 651 cod. proc. pen. è limitata all’accertamento del fatto in senso naturalistico — condotta, evento e nesso causale — mentre il giudice contabile resta libero di apprezzare l’elemento soggettivo, l’imputabilità e le cause di giustificazione.
Sul punto centrale, la Corte aderisce all’orientamento maggioritario secondo cui il danno all’immagine è configurabile anche per il delitto tentato, richiamando Sez. IIA n. 357/2023 e Sez. IIA n. 11/2024. Il tentativo non è un minus rispetto al reato consumato, ma reato perfetto; decisiva è l’idoneità lesiva della condotta rispetto alla fiducia dei consociati. Il criterio presuntivo del doppio tangentizio non trova applicazione, per difetto di percezione effettiva e per il carattere sostanziale della disposizione. Il precedente contrario invocato dalla difesa — Sez. giur. Emilia-Romagna n. 23/2025 — è liquidato come lapidario e apodittico.
Il Collegio ritiene provato il dolo e supera l’eccezione sull’incapacità di intendere e volere: la condotta, protratta in tre incontri, rivela piena consapevolezza del disvalore delle proprie azioni. L’ampia diffusione mediatica della vicenda, attestata da articoli nazionali e locali, integra il clamor fori. Il danno è liquidato in via equitativa in 25.000,00 euro, con assorbimento della rivalutazione e interessi legali dalla pubblicazione; escluse le ragioni di riduzione, stante la connotazione dolosa.
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Nota della Redazione
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