Riliquidazione della pensione e legittimazione dell’erede alla luce del giudicato civile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 49 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, che è giudizio sul rapporto, il diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza in conseguenza del riconoscimento giudiziale dell’illegittimità di un periodo di sospensione dal servizio si considera acquisito al patrimonio del titolare fin dal momento della proposizione della domanda innanzi al giudice del lavoro. Se nelle more sopravviene il decesso, l’erede unico che ha riassunto il giudizio è legittimato ad agire avanti la Corte dei conti per il riconoscimento del differenziale pensionistico. Il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro in esecuzione del giudicato civile non esonera l’INPS dalla liquidazione del maggiorato trattamento. Sulla posta capitale sono dovuti gli accessori di cui all’art. 167, terzo comma, d.lgs. n. 174/2016, secondo il criterio del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla maturazione del diritto.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro di una dipendente di una azienda sanitaria locale, dalla quale era stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. La pensione era stata liquidata escludendo dal calcolo dell’anzianità contributiva l’intero periodo di sospensione. All’esito di un articolato contenzioso innanzi al giudice ordinario, la Corte d’appello aveva dichiarato l’illegittimità della sospensione e condannato l’azienda al versamento della contribuzione dovuta in favore dell’INPS.
La lavoratrice era deceduta nel corso del giudizio. L’erede unico, dopo aver riassunto il processo nel grado di rinvio, ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento del diritto alla riliquidazione in aumento della pensione e la condanna dell’Istituto al pagamento del differenziale, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità della domanda, sostenendo la natura personale del diritto e l’assenza di una domanda di riliquidazione proposta in vita dalla titolare.
La Motivazione della Corte
La Corte, con la precedente sentenza-ordinanza n. 46/2023, ha affermato la propria giurisdizione, richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 12903/2021, e ha qualificato il giudizio pensionistico come giudizio sul rapporto. Ha quindi dichiarato inammissibili il petitum di annullamento e quello risarcitorio, scrutinando la domanda nei soli profili previdenziali in senso stretto.
Superata l’eccezione preliminare, il giudice affronta la questione della legittimazione dell’erede. Osserva che, in caso di sentenza favorevole, gli effetti si considerano prodotti al momento della proposizione della domanda. Il diritto alla riliquidazione deve pertanto ritenersi acquisito al patrimonio della dante causa fin dal momento del ricorso introdotto avanti il giudice del lavoro. Essendosi verificato il decesso nelle more, utilmente agisce l’erede unico che aveva riassunto il giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato. Il giudicato civile è stato eseguito dal datore di lavoro con il versamento all’Istituto delle somme dovute a titolo di contribuzione e di interessi legali. L’INPS ha quantificato il differenziale nella somma capitale di euro 89.542,16 al lordo. Il ricorrente ha inizialmente contestato la quantificazione, depositando una diversa documentazione di riconteggio, per poi concludere per la condanna nell’importo indicato dall’Istituto.
La Corte dà atto dell’accordo intervenuto tra le parti quanto alla posta capitale, ritenendola incontrovertibile, e accoglie la domanda per il differenziale tra il trattamento corrisposto e quello dovuto in assenza della sospensione illegittima. Sugli accessori richiama i principi delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM: cumulo tra interessi e rivalutazione ove l’indice di svalutazione ecceda la misura dei primi; decorrenza dalla maturazione del diritto; determinazione del maggior importo secondo l’indice dei prezzi al consumo di cui all’art. 21, secondo comma, disp. att. c.g.c., fatto salvo l’eventuale giudicato sulla prescrizione. Le spese sono rideterminate in ragione della parziale soccombenza e della mediazione intervenuta.
Nota della Redazione
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