Conto giudiziale unitario con pluralità di agenti di fatto è irregolare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 441 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che espone una gestione alla quale abbiano partecipato più soggetti con maneggio di carte valori deve essere corredato dai conti degli agenti secondari, da unirsi a quello del contabile principale ai sensi dell’art. 192, terzo comma, R.D. n. 827/1924. La gestione plurisoggettiva rendicontata con documento unico integra irregolarità del conto, perché la confusione delle gestioni impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli agenti. L’irregolarità sussiste anche in assenza di ammanchi, non essendo il conto idoneo a rappresentare i fatti di gestione ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.. La mancata redazione del verbale di passaggio delle consegne non preclude di per sé l’approvazione, quando la scrittura di apertura trovi corrispondenza nella chiusura del conto precedente. L’omessa relazione dell’organo di controllo interno non è addebitabile all’agente.

Il Fatto

La vicenda riguarda il rendiconto reso per l’esercizio 2021 da chi, dirigente dell’area competente della Prefettura, aveva svolto in via di fatto le funzioni di consegnatario di carte valori, ossia dei modelli cartacei delle carte d’identità. Il magistrato istruttore ha deferito il conto al Collegio rilevando, tra l’altro, l’assenza di un verbale di passaggio delle consegne al 1° gennaio 2021 e l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno.

La struttura sanitaria-amministrativa ha chiesto il discarico, richiamando la corrispondenza contabile delle giacenze e il visto di regolarità della Ragioneria Territoriale. La difesa dell’agente ha sostenuto la sostanziale regolarità del conto e la non addebitabilità dell’omessa relazione, non essendo stato nominato l’organo competente per l’esercizio di riferimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fattispecie come gestione plurisoggettiva, sussumibile nel modello dell’art. 192 R.D. n. 827/1924. La qualifica di agente contabile discende dal mero maneggio del denaro pubblico o dall’essere consegnatari di generi e materie dello Stato, prescindendo da un provvedimento di nomina. Ne deriva che l’obbligo di rendicontazione grava anche su chi si sia ingerito, lecitamente o meno, in una gestione altrui.

Dall’esame dei modelli di ricevuta acquisiti emerge che alla distribuzione avevano preso parte anche funzionari addetti all’ufficio, i quali avevano assunto del pari la qualifica di agente contabile di fatto. Si delinea così uno schema del tipo “agente principale/subagente”, in cui il responsabile funge da intermediario e collettore delle gestioni degli agenti secondari.

Nel caso concreto, tuttavia, il documento di rendicontazione è rimasto unico, nonostante l’ingerenza di una pluralità di soggetti. Il Collegio ravvisa un rilevante profilo di irregolarità: il conto non è corredato dei conti degli agenti secondari, come imposto dall’art. 192, terzo comma, R.D. n. 827/1924, secondo cui i contabili secondari devono rendere il proprio conto giudiziale da unire a quello del contabile principale.

Il principio si salda con l’obbligo di completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione, positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c., richiamato dalla giurisprudenza contabile citata. La confusione delle gestioni, oggettiva e soggettiva, impedisce di individuare la responsabilità dei singoli agenti, che di regola rispondono per la parte avuta ai sensi dell’art. 192, comma 2, R.D. n. 827/1924.

Quanto al verbale di consegne, la Corte ribadisce che la ricognizione è dovuta anche in caso di nomina di fatto, ma rileva che la scrittura di apertura trova corrispondenza nella chiusura del conto 2020: la relativa omissione non incide sull’esito. L’omessa relazione dell’organo di controllo interno non è invece addebitabile all’agente, bensì all’Amministrazione, né la parificazione e il visto di regolarità possono sostituirla.

Pur in assenza di ammanchi, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico. Non vi è statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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