Controlli dei CAA solo formali e responsabilità erariale dei responsabili (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 389 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I Centri autorizzati di assistenza agricola svolgono, in forza del rapporto concessorio con l’organismo pagatore, funzioni di pubblico interesse e rispondono dei danni connessi alla validazione dei dati delle domande uniche di pagamento. Il controllo loro intestato è però di carattere meramente formale e consiste nella verifica dell’astratta idoneità dei documenti a supportare la richiesta di contributo, non della loro veridicità sostanziale. La macroscopicità della falsificazione è, di per sé, irrilevante ai fini della responsabilità. Il responsabile del Centro risponde a titolo di dolo quando la consapevolezza della frode risulta da elementi aliunde; il mero operatore, in difetto di prove di collusione, non risponde né a titolo di dolo né di colpa grave.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società agricola, il suo legale rappresentante e due soggetti già responsabili di Centri autorizzati di assistenza agricola, chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore dell’AGEA per l’illecita percezione di finanziamenti comunitari relativi alle campagne 2013, 2014 e 2015, per complessivi euro 82.352,25. Secondo l’accusa, la società aveva presentato contratti di affitto falsi e timbri di registrazione artefatti per attestare il possesso di terreni mai condotti, e i responsabili dei Centri avevano omesso di rilevare le irregolarità, agevolando l’impresa.

La vicenda si inserisce in un più ampio procedimento penale concluso con la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 1045/2024, che ha confermato la condanna del legale rappresentante e ha assolto uno dei due responsabili dei Centri, condannando l’altro per i fatti successivi al 28 novembre 2014.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisdizione contabile, affermata sia verso il privato percettore di fondi pubblici, in forza del rapporto di servizio funzionale con l’ente erogatore, sia verso il personale dei Centri, in virtù delle convenzioni sottoscritte ai sensi dell’art. 3-bis del D. Lgs. n. 165/1999. Il Centro svolge un’attività di rilievo pubblicistico: identifica il produttore, controlla la completezza della documentazione e immette i dati nel SIAN, con effetti che il regime del silenzio assenso rende particolarmente significativi.

Il passaggio decisivo riguarda l’ampiezza di quel controllo. Dalla disciplina vigente ratione temporis — l’art. 3-bis del D. Lgs. n. 165/1999, l’art. 2 del D.M. 27 marzo 2008 e l’art. 25, comma 2, del D.L. n. 5/2012 — si desume che i Centri assistono i richiedenti e controllano la regolarità formale delle dichiarazioni, senza poter estendere l’esame alla veridicità dei documenti. Il controllo formale è verifica di completezza e integrità del documento, della sua astratta idoneità giuridica a supportare la richiesta; i controlli sostanziali competono ad altri organismi, dotati di poteri ispettivi.

Da qui la conseguenza sull’elemento soggettivo. Il carattere macroscopico della falsificazione non basta a fondare la responsabilità, perché esula dai compiti del Centro. Per il responsabile del Centro provinciale, tuttavia, emergono aliunde elementi di piena consapevolezza: rapporti confidenziali con il gruppo che veicolava le domande, conversazioni intercettate, l’anomala concentrazione di aziende di rilevanti dimensioni provenienti da un piccolo centro. Il responsabile non può cooperare alla presentazione di domande che comprende fraudolente, in virtù degli obblighi di lealtà connessi alla sua funzione.

Per il mero operatore, invece, manca qualsiasi elemento di collusione, e la condotta non integra nemmeno la colpa grave: la qualifica non apicale, il numero elevatissimo di pratiche concentrate in periodi ristretti e la configurazione meramente cartolare del controllo escludono la macroscopica violazione degli obblighi di servizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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