Conto giudiziale procedibile in assenza di formale parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 154 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale degli agenti contabili degli enti locali è procedibile anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, qualora risulti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario oppure il conto sia stato approvato dagli organi dell’ente. Tali atti sono equipollenti alla parificazione richiesta dall’art. 140, comma 1, c.g.c. Il visto di regolarità non è previsto a pena di improcedibilità, poiché la norma richiede la sola attestazione di parifica. Il giudizio sul conto è quindi ammissibile e va rimesso al magistrato istruttore per la verifica degli atti di istruzione e per l’esame nel merito.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo alle riscossioni esterne di un ente locale per l’esercizio finanziario 2018, depositato in Segreteria nel 2019 e riferito a un agente contabile incaricato della riscossione.
Il magistrato istruttore, con relazione acquisita al protocollo nel settembre 2023, ha chiesto la fissazione dell’udienza per discutere una questione preliminare di improcedibilità. Il dubbio riguardava l’assenza del visto di regolarità e di un formale provvedimento di parificazione, ritenuto presupposto della giustiziabilità del conto secondo i principi generali. All’udienza nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione; il Presidente ha rilevato che il conto era privo del visto per regolarità, ma completo di provvedimento di parifica e di approvazione del commissario straordinario.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la questione della procedibilità del conto giudiziale degli agenti contabili degli enti locali. Il punto di partenza è il quadro normativo: l’art. 618 del R.D. n. 827/1924 e l’art. 140, comma 3, c.g.c., richiamati dalla giurisprudenza consultiva delle Sezioni riunite e da precedenti della stessa Sezione.
La Corte osserva che il conto depositato non reca il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario. Tuttavia, tale visto — secondo la Sezione — non è previsto a pena di improcedibilità, poiché l’art. 140, comma 1, c.g.c. richiede soltanto l’attestazione di parifica.
Risultano invece in atti, benché in copia per difficoltà di inserimento nel sistema informatico attestate nella nota di trasmissione del responsabile del servizio finanziario, sia la determinazione con cui è stato parificato il conto, sia la deliberazione del commissario straordinario che ha approvato i conti giudiziali degli agenti contabili, ivi compreso quello in esame.
La Sezione richiama la più recente giurisprudenza, secondo cui per gli enti locali, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto è comunque procedibile qualora presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o sia stato approvato dagli organi dell’ente. Tali atti vanno ritenuti equipollenti alla parificazione. Nel caso concreto il conto risulta parificato e approvato, e va pertanto dichiarato procedibile.
Conseguentemente, la Corte dispone la rimessione degli atti al magistrato istruttore per la preliminare verifica degli atti di istruzione mancanti, per eventuali provvedimenti istruttori e, all’esito, per l’esame nel merito. Le spese sono riservate al definitivo.
Nota della Redazione
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