Conti giudiziali procedibili con visto di regolarità equipollente alla parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 155 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale è procedibile quando risulti sottoscritto dal contabile e munito del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente o dell’approvazione degli organi dell’Ente. Tali atti, pur in assenza di un formale e separato provvedimento di parifica, sono equipollenti alla parificazione richiesta dall’art. 618 del R.D. n. 827/1924. La mancanza di sottoscrizione o di parifica non è di per sé causa di improcedibilità quando l’incompletezza documentale sia imputabile alla trasmissione dell’amministrazione e non al contabile. Accertata la procedibilità, il giudizio va rimesso al magistrato istruttore per gli ulteriori provvedimenti, con spese riservate al definitivo.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto i conti giudiziali relativi alle riscossioni di entrate di un Comune per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, promosso nei confronti dell’incaricato delle riscossioni, una società. Il magistrato istruttore, rilevate incompletezze nella documentazione trasmessa, ha chiesto la fissazione dell’udienza su una questione preliminare di improcedibilità: i conti risultavano privi della sottoscrizione dell’agente contabile e di parifica.

Il Comune ha successivamente depositato i conti di gestione per entrambi gli esercizi, con la firma digitale della rappresentante della società e la parifica del ragioniere dell’ente. All’udienza nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione creditrice; il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi la procedibilità del giudizio sul conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta la questione della giustiziabilità del conto in relazione ai requisiti di sottoscrizione e parificazione. Il magistrato istruttore aveva prospettato l’improcedibilità sul presupposto che i conti fossero privi di sottoscrizione dell’agente contabile e del provvedimento di parifica, inteso come formale attestazione di conformità del conto alle scritture contabili dell’ente, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, presupposto della giustiziabilità in base ai principi generali di cui all’art. 140, comma 3, c.g.c..

Dall’istruttoria emerge una ricostruzione diversa. I conti erano stati regolarmente sottoscritti con firma digitale dalla rappresentante della società prima della presentazione al Comune e del deposito presso la Sezione; era stato l’ente a depositare copie prive della firma digitale. L’incompletezza documentale, dunque, non è imputabile al contabile.

Quanto alla parifica, la Corte rileva che i conti depositati risultavano vistati dal responsabile del servizio finanziario dell’ente in date anteriori all’udienza; le formali parificazioni sono state apposte dal ragioniere solo in prossimità dell’udienza. Il collegio richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui, pur in assenza di un formale e separato atto di parifica, il conto è procedibile quando presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o sia stato approvato dagli organi dell’Ente, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione.

I conti e i provvedimenti di parifica sono stati acquisiti con il consenso del pubblico ministero, benché depositati irritualmente nel sistema dei conti giudiziari anziché in quello dei giudizi. Su queste basi la Sezione dichiara la procedibilità dei giudizi sui conti epigrafati e rimette gli atti al magistrato istruttore per la preliminare verifica della documentazione, gli eventuali provvedimenti istruttori e l’esame nel merito, riservando le spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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