Appello pensionistico inammissibile se limitato a questioni di fatto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 141 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., e costituiscono questioni di fatto, implicitamente precluse al giudice del gravame, quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio. Il vizio di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia una motivazione apparente, ovvero si estrinsechi in argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. La mancata effettuazione della consulenza tecnica d’ufficio non integra un vizio, costituendo un mezzo di ausilio per il giudice e non un mezzo di soccorso per supplire all’inerzia delle parti, onerate di fornire allegazioni a supporto delle proprie deduzioni.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia rigettava il ricorso di un ex militare di leva della Marina Militare, collocato in congedo per riforma, avverso il decreto del Ministero della Difesa che aveva ritenuto non dipendente da causa di servizio l’infermità “Esiti algici ricorrenti di pregressa parotite destra”. Il primo giudice escludeva il nesso causale, rilevando la mera coincidenza cronologica tra servizio e insorgenza della patologia e la mancanza di fatti specifici che eccedessero gli ordinari disagi del servizio di leva. L’ex militare proponeva appello, articolando due motivi con cui censurava la mancata ammissione della CTU e la violazione del principio del “più probabile che non” nella valutazione del nesso eziologico.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha preliminarmente rilevato l’estrema prossimità del gravame alla soglia di inammissibilità per violazione del principio di sinteticità di cui all’art. 5 c.g.c., evidenziando come l’atto di appello, articolato in 34 pagine contro una sentenza di 12, presentasse una tortuosa commistione di elementi tali da rendere difficoltosa l’intelligibilità delle questioni.
Quanto all’eccezione di tardività della memoria di costituzione del Ministero, la Corte ha chiarito che il termine fissato nel decreto di fissazione dell’udienza ha natura meramente ordinatoria. Ai sensi dell’art. 156 c.g.c., la costituzione tardiva incide solo sulle facoltà processuali il cui esercizio richiede il rispetto del termine (eccezioni non rilevabili d’ufficio, domande riconvenzionali), ma non rende la memoria inammissibile né preclude l’esame delle difese.
Nel merito, la Corte ha dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 170 c.g.c., norma che limita il gravame ai soli motivi di diritto. Le censure dell’appellante, ancorché formalmente prospettate come contestazione delle regole processuali di valutazione delle prove, miravano in realtà a sollecitare una rimeditazione dell’accertamento fattuale sulla dipendenza da causa di servizio. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento e l’ordinanza n. 84 del 2003 della Corte costituzionale, ribadendo che il sindacato del giudice d’appello è esterno e limitato alla regolarità del processo valutativo e alla coerenza logica della motivazione.
La sentenza di primo grado risultava logica e motivata, basata sulla condizione cronica dell’apparato parotideo e sull’assenza di eventi specifici legati al servizio che eccedessero le ordinarie condizioni operative. La Corte ha inoltre escluso ogni effetto viziante dalla mancata effettuazione della CTU, poiché la stessa non costituisce un mezzo di soccorso per sopperire all’inerzia delle parti, onerate del relativo onere probatorio. La definizione del giudizio tramite questione pregiudiziale ha giustificato la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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