Missioni ONU in zone di intervento e benefici combattentistici pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 13 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’articolo unico della legge n. 1746/1962 estende al personale militare che abbia prestato servizio, per conto dell’ONU, in zone di intervento i benefici previsti in favore dei combattenti, senza limitazioni di sorta. L’implicito rinvio alle norme richiamate — art. 3 della legge n. 390/1950 e art. 18 del t.u. n. 1092/1973 — comprende anche i benefici pensionistici e di riscatto, non soltanto quelli stipendiali. La tesi che esclude tali benefici per il personale non dirigenziale, in ragione del congelamento della progressione per classi e scatti, contrasta con il tenore letterale della norma e con il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost.. Ne consegue il diritto al computo degli anni figurativi, nella misura di un anno per almeno tre mesi di missione, con riliquidazione delle spettanze arretrate.

Il Fatto

Un luogotenente in congedo dell’Aeronautica militare ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa per ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici in relazione a tre missioni svolte per conto dell’ONU: in Bosnia-Erzegovina, in Kosovo e in Afghanistan. Le missioni risultavano classificate come zone di intervento con determinazione ministeriale.

Il ricorrente ha chiesto il beneficio stipendiale del 2,5% e la supervalutazione dei periodi di servizio ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973, nella misura di un anno per ogni tre mesi di campagna, ai fini pensionistici e del riscatto, con riliquidazione degli arretrati. Il Ministero ha chiesto la reiezione, sostenendo che nessuna norma equiparerebbe le missioni di pace alle campagne di guerra e che i benefici sarebbero ormai inapplicabili al personale non dirigenziale per effetto del superamento del sistema per classi e scatti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice Unico ha preso atto della precisazione del difensore del ricorrente: la domanda non investe la determinazione della buonuscita, materia di natura retributiva estranea alla giurisdizione contabile, come confermato da Cass. Sez. Un. n. 11849 del 2016. Il thema decidendum resta dunque circoscritto ai profili pensionistici.

Nel merito la domanda è fondata. Non è contestata la partecipazione alle tre missioni, né la loro classificazione come zone di intervento. La questione concerne l’applicabilità dei benefici pensionistici previsti per le campagne di guerra alle missioni di pace svolte sotto l’egida dell’ONU.

La Corte richiama il tenore dell’articolo unico della legge n. 1746/1962, che estende ai militari impiegati in zone di intervento i benefici previsti in favore dei combattenti, e ne sottolinea il carattere generale: la norma non contiene alcuna limitazione, né ai benefici stipendiali, né alle campagne di guerra formalmente dichiarate. L’equiparazione del servizio in zone di intervento al servizio di guerra, agli effetti pensionistici, è affermata dalla giurisprudenza contabile richiamata (Sez. IV n. 80554 del 1992; Sez. Piemonte n. 234 del 2009; Sez. I centr. n. 518/2017; Sez. I centr. n. 845/2013; Sez. giur. Campania n. 915/2022).

Il Giudice Unico ritiene non condivisibile l’orientamento contrario richiamato dal Ministero, perché in contrasto con il tenore letterale della norma. La tesi della preclusione per il personale non dirigenziale, fondata sul congelamento della progressione per anzianità, non trova alcun appiglio nella legge n. 1746/1962. Accogliere quella lettura determinerebbe, inoltre, un’inammissibile disparità di trattamento tra personale dirigenziale e non, con violazione dell’art. 3 Cost.; l’unica interpretazione costituzionalmente orientata è quindi quella sostenuta dal ricorrente.

La Corte accerta pertanto il diritto del ricorrente ai benefici combattentistici ai fini pensionistici e del riscatto per le tre missioni, con riconoscimento degli anni figurativi e riliquidazione degli arretrati, maggiorati di interessi legali e, se superiori, di rivalutazione monetaria. Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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