Incentivi Conto Termico: società in house senza proprietà delle reti escluse (Cons. Stato n. 6819 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso agli incentivi del d.m. 16 febbraio 2016, la società a patrimonio interamente pubblico è equiparata alle amministrazioni pubbliche solo se costituita ai sensi dell’art. 113, comma 13, d.lgs. n. 267/2000 e in possesso dei relativi requisiti. Tra questi è indefettibile la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, che non può ritenersi sostituita da un richiamo generico contenuto nell’oggetto sociale. La qualificazione come società in house providing non è di per sé sufficiente, dovendo la società possedere anche il requisito proprietario, pena l’aggiramento dei limiti del comma 13. I requisiti di accesso alle erogazioni di risorse finanziarie pubbliche sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazioni analogiche da parte dell’ente erogatore. Il giudice amministrativo può prescindere dalla questione processuale della sussunzione e respingere il gravame nel merito, in applicazione del criterio della ragione più liquida.

Il Fatto

La società appellante, a capitale interamente pubblico e controllata da un comune, gestisce servizi pubblici locali. Nel periodo 2016-2017 ha sostituito i serramenti di un immobile ad uso scolastico e ha chiesto l’ammissione all’incentivo del d.m. 16 febbraio 2016, c.d. Conto Termico.

Il Gestore dei servizi energetici ha prima richiesto integrazioni documentali e poi adottato il provvedimento di rigetto, rilevando che la società, pur interamente pubblica, non risultava costituita ai sensi dell’art. 113, comma 13, d.lgs. n. 267/2000. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese. La società ha proposto appello, lamentando l’omessa qualificazione come amministrazione pubblica in virtù del principio iura novit curia e l’inesistenza dell’obbligo di proprietà delle reti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due censure. Con la prima, l’appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ricondurre la società al genus dell’in house providing sulla base degli elementi di fatto allegati. Il Consiglio di Stato ritiene di poter prescindere da tale questione processuale e di respingere il motivo nel merito, in ossequio al criterio della ragione più liquida.

La Corte chiarisce che, ai fini degli incentivi, non sarebbe comunque bastata l’assimilazione alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), d.m. 16 febbraio 2016. Occorre la qualificazione di società che abbia la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, requisito richiamato dall’art. 113, comma 13, d.lgs. n. 267/2000, vigente ratione temporis, e applicabile anche alle società in house.

Con la seconda censura l’appellante nega che la proprietà delle reti sia requisito indefettibile. Il motivo è infondato. Il comma 13 richiede tre requisiti: proprietà delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali; capitale interamente pubblico; incedibilità del capitale sociale. La proprietà dei beni è quindi elemento indefettibile della figura. Tale requisito non è posseduto dall’interessata: nel suo atto costitutivo manca un riferimento specifico alla disposizione e non vi è stato il conferimento della proprietà delle reti, essendo insufficiente il richiamo generico agli artt. 112 e 113 del medesimo decreto.

Il Collegio sottolinea che, in tema di erogazioni di risorse finanziarie pubbliche, l’ente erogatore non può procedere a interpretazioni analogiche dei requisiti di accesso, che sono di stretta interpretazione. È inconferente il richiamo alla sentenza Corte cost. n. 320 del 21 novembre 2011, che ha riguardato una legge regionale della Lombardia e non l’art. 113, comma 13, rimasto in vigore fino all’abrogazione del 2022, con l’art. 21, comma 5, d.lgs. n. 201/2022 che ha mantenuto il divieto di cessione della proprietà delle reti.

Infine, la Corte esclude il dubbio di costituzionalità: l’ordinanza n. 4547 del 26 maggio 2025 di rimessione alla Consulta riguarda un caso simile ma non identico, poiché l’art. 22-bis della legge n. 164/2014 non impedisce alla società in house di accedere agli incentivi, mentre l’art. 113, comma 13, richiede solo l’ulteriore requisito proprietario. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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