Appello incidentale tardivo adesivo ammissibile per il coobbligato solidale (Cass. civ. Sez. 1 n. 18284 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni solidali, è ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta in forma adesiva dal coobbligato, poiché l’interesse alla sua proposizione sorge dall’impugnazione principale che mette in discussione il risultato complessivo del giudizio. La cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell’oggetto, ma è valida, essendo assistita dalla garanzia di cui all’art. 1266 c.c. Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione senza adesione di quest’ultima, sancito dall’art. 70 r.d. n. 2240/1923, si applica solo ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione, non alla cessione di crediti derivanti da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione. Le determinazioni regionali che riducono, con effetto retroattivo, i finanziamenti per funzioni non tariffabili e maggiorazioni tariffarie sono legittime, trattandosi di sovvenzioni pubbliche estranee al sinallagma contrattuale, rispetto alle quali non sussiste un legittimo affidamento dell’operatore.
Il Fatto
La Fondazione Monte Tabor, struttura sanitaria privata accreditata, impugnava dinanzi al TAR le delibere regionali che avevano ridotto le risorse destinate al comparto sanitario privato per gli anni 2011 e 2012. Il giudice amministrativo declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario e il tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando il diritto della struttura al pagamento integrale delle prestazioni rese nel 2011, ma ritenendo legittime le decurtazioni per l’anno 2012 relative a funzioni non tariffabili e maggiorazioni tariffarie.
La Regione Lombardia proponeva appello principale e l’ATS, rimasta soccombente, si costituiva proponendo appello incidentale adesivo tardivo. La Corte d’appello di Milano accoglieva entrambi i gravami, riformando la sentenza di primo grado. La società cessionaria del credito e la Fondazione proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo dell’ATS e contestando la qualificazione delle erogazioni come sovvenzioni anziché corrispettivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta preliminarmente l’eccezione relativa alla legittimazione attiva della società cessionaria del credito. Richiamando il principio per cui la cessione di un credito inesistente non è nulla ma valida, assistita dalla garanzia di cui all’art. 1266 c.c., la Corte chiarisce che il cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa.
Quanto alla questione centrale, la Corte condivide la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto legittimo l’appello incidentale tardivo adesivo proposto dall’ATS. Il principio affermato è che le regole sull’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. si applicano all’impugnazione incidentale in senso stretto, mentre per l’impugnazione adesiva trova applicazione la disciplina ordinaria. Richiamando le Sezioni Unite n. 8486 del 2024, la Corte sottolinea che, in tema di obbligazioni solidali, l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche in forma adesiva, poiché l’interesse ad impugnare sorge solo dall’impugnazione principale che mette in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza.
Nel merito, la Corte qualifica le erogazioni per funzioni non tariffabili e maggiorazioni tariffarie come sovvenzioni pubbliche, estranee al rapporto sinallagmatico tra struttura accreditata e servizio sanitario. Tale qualificazione, coerente con la giurisprudenza amministrativa richiamata, comporta l’insussistenza di un legittimo affidamento dell’operatore sulla percezione di importi predefiniti e la legittimità delle determinazioni regionali che ne riducono l’entità, anche con effetto retroattivo, trattandosi di scelte discrezionali sindacabili solo per manifesta irragionevolezza.
La Corte dichiara infine inammissibili i motivi di ricorso per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo le ricorrenti trascritto gli atti processuali idonei a dimostrare la pacificità della quantificazione delle decurtazioni subite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1266 c.c. – Obbligo di garanzia del cedente
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso
- Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso