Esclusione dagli incentivi POR Puglia per immobile in costruzione non assimilabile a fabbricato abbandonato (TAR Puglia n. 353 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non può essere annoverato tra i fabbricati abbandonati, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. h) dell’Avviso POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, un immobile allo stato rustico, mai oggetto di precedente utilizzo, sul quale siano stati avviati lavori di ristrutturazione poi interrotti per carenza di fondi, trattandosi di edificio non ultimato e non di un bene volontariamente dismesso dal proprietario. Difetta altresì il presupposto per l’inquadramento nella lett. g) della medesima disposizione – recupero di strutture non ultimate destinate ad attività ricettive – qualora il titolo edilizio originario preveda una destinazione residenziale, successivamente modificata solo con una variante in corso d’opera. In sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da significativi elementi di fondatezza e, nel bilanciamento degli interessi, prevale l’interesse della Pubblica Amministrazione a non erogare somme prima facie non dovute.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento della Regione Puglia – Sezione Incentivi alla PMI e Grandi Imprese – del 16.04.2026, di rigetto dell’istanza di accesso agli incentivi di cui al POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, Titolo II, Capo 6, per la pratica relativa a un intervento edilizio. Il diniego era stato preceduto dal preavviso di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, reso da Puglia Sviluppo S.p.A.

Il progetto riguardava l’acquisto e il completamento di un immobile in corso di costruzione, per il quale il precedente proprietario aveva avviato lavori di ristrutturazione nel novembre 2019, interrotti a fine marzo 2020 per carenza di fondi. La ricorrente sosteneva che l’intervento fosse riconducibile alle ipotesi agevolative previste dall’Avviso, in particolare alla lett. h) dell’art. 3, comma 1, relativa al recupero di fabbricati abbandonati. La Regione Puglia si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, in sede di esame della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris alla stregua di una delibazione sommaria, tipica della fase incidentale. Il Collegio ha ritenuto, a prima vista, corretta l’esclusione della collocabilità del progetto nella lett. h) dell’art. 3, comma 1, dell’Avviso, per carenza della condizione di abbandono dell’immobile. Il manufatto, allo stato rustico e mai oggetto di precedente utilizzo, non poteva considerarsi abbandonato, essendo inquadrabile tra gli edifici non ultimati. L’interruzione dei lavori per carenza di fondi non dimostrava, infatti, il disinteresse del proprietario a portare a compimento l’investimento, né un abbandono volontario del bene.

A supporto di tale conclusione, il Tribunale ha richiamato la relazione tecnica allegata al provvedimento impugnato, relativa alla variante in corso d’opera al permesso di costruire, che qualificava espressamente l’intervento come riguardante un fabbricato in corso di costruzione. Tale circostanza fattuale, emersa dagli stessi atti di causa, risultava dirimente per escludere la natura di fabbricato abbandonato dell’immobile.

Il Collegio ha inoltre rilevato la mancanza del presupposto legittimante l’inquadramento nella lett. g) dell’art. 3, comma 1, dell’Avviso, relativo alle nuove attività turistico-alberghiere attraverso il recupero di strutture non ultimate, legittimamente iniziate e destinate ad attività ricettive ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 11/1999. La destinazione d’uso prevista nel titolo edilizio originario era, infatti, quella residenziale, mentre la destinazione ricettiva era stata introdotta solo successivamente, mediante la variante in corso d’opera. Ne conseguiva l’insussistenza anche di tale alternativa presupposto agevolativo.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha operato un bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenendo prevalente l’interesse della Pubblica Amministrazione a non erogare somme prima facie non dovute, rispetto all’interesse della ricorrente alla provvisoria erogazione dell’incentivo. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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