Conto tesoreria: relazione controllo interno non condizione di procedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 237 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata redazione e il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. non integrano una condizione di procedibilità dell’esame del conto giudiziale, a differenza della parificazione. L’adempimento è obbligatorio e grava sull’ente locale, sicché la sua omissione non è addebitabile all’agente contabile. La relazione costituisce elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto, ma la sua assenza non impedisce l’approvazione quando la regolarità della gestione sia attestata aliunde dall’istruttoria.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha deferito alla Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto il conto giudiziale reso dalla società tesoriera di un Comune, relativo alla gestione del servizio di tesoreria per il periodo 1.1.2019/30.6.2019. Il conto risultava compilato secondo gli schemi di legge e parificato con le scritture contabili dell’Ente dal responsabile del servizio economico-finanziario.
Il quadro di gestione esponeva un fondo iniziale di cassa, riscossioni e pagamenti complessivi, un fondo finale corrispondente al fondo iniziale del tesoriere subentrante e una quota di vincoli di cassa. Il Magistrato concludeva per la regolarità della gestione, evidenziando però il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.. All’udienza il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto proprio per tale omissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la relazione di deferimento e la documentazione in atti, rileva che il conto è formalmente e sostanzialmente compilato in conformità delle disposizioni vigenti. La gestione appare regolare, anche per la concordanza delle risultanze contabili con le scritture generali dell’Ente, senza irregolarità ostative all’approvazione. Dal verbale di passaggio di gestione, avvenuto in contraddittorio tra tesoriere uscente e subentrante, risulta inoltre operata la riconciliazione del fondo di cassa con le risultanze della Tesoreria Provinciale dello Stato.
Sul mancato deposito della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., la Corte osserva che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto, richiamando Sez. Sicilia n. 949/21. La Sezione esclude che tale relazione integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto, come invece avviene per la parificazione, rimarcandone tuttavia l’obbligatorietà e la correlativa responsabilità in caso di omissione.
In linea con l’orientamento delle Sezioni territoriali, la relazione costituisce un elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto (Sez. Veneto n. 77/2024). Con l’ordinanza n. 15/2023 la stessa Sezione ha chiarito che la relazione è resa dall’organo di controllo interno individuato dall’ente, che deve essere soggetto terzo rispetto all’agente contabile, e ne ha delineato i contenuti tipici: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture, tipologia di entrate e uscite, ogni evenienza suscettibile di alterare l’assetto contabile.
La mancata redazione e il mancato deposito della relazione non possono però essere addebitati all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, tenuta per legge a tale adempimento. Nel caso concreto, proprio per la carenza della relazione, in fase istruttoria è stata acquisita copiosa documentazione, dal cui esame il Collegio è pervenuto a una valutazione positiva delle scritture. Il conto è pertanto approvato, con discarico dell’agente e accertamento delle rimanenze finali, demandando agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento futuro degli obblighi di legge. Non si provvede sulle spese per assenza di condanna.
Nota della Redazione
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