Interposizione fittizia e prova del possesso effettivo del reddito uti dominus (Cass. civ. Sez. 5 n. 12621 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di una società di capitali utilizzata come mero schermo per attività illecite, il fatto costitutivo dell’imposizione tributaria nei confronti del soggetto interponente è il possesso effettivo del reddito per interposta persona, secondo lo schema dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973. La funzione della norma è quella di evitare che il contribuente si sottragga al prelievo occultando la propria identità, sicché la posizione dell’interponente non è quella di mero gestore o amministratore dell’ente collettivo, ma di soggetto che dispone uti dominus delle risorse del soggetto interposto. L’oggetto della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione, ma solo al riscontro che il soggetto terzo ne sia l’effettivo possessore per interposta persona, prova che può essere fornita anche solo in via presuntiva, con conseguente onere del contribuente di fornire la prova contraria. Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso per l’Amministrazione, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici ex artt. 2727 e ss. c.c.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento con cui, rideterminando il reddito di una società a responsabilità limitata quale società di fatto, imputava il maggior reddito accertato ai soci di fatto e di diritto della compagine sociale, tra cui il ricorrente, qualificato come socio occulto e co-amministratore. Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi al giudice tributario, che ne accoglieva le ragioni. La Corte di cassazione, adita dall’ufficio, cassava la decisione con rinvio, e il giudice del rinvio riconosceva la fondatezza dell’avviso di accertamento, confermando le pretese fiscali. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, rilevando che la precedente sentenza di cassazione, emessa sull’originario ricorso del solo contribuente, ha valore di giudicato per ogni questione non rimessa alla fase rescissoria, ivi compresi gli aspetti processuali della controversia e la mancata osservanza del litisconsorzio.
Sul secondo e terzo motivo, concernenti la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 in tema di onere della prova e i presupposti giuridici per l’esistenza di una società di fatto, la Corte ha escluso che l’innesto normativo abbia modificato le regole di riparto dell’onere probatorio, non stabilendo un onere diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti, né precludendo il ricorso alle presunzioni semplici. Ha inoltre ravvisato che le censure impingono integralmente nel merito, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, la cui motivazione è risultata esente da salti logici o errori materiali.
Il quarto motivo, relativo alla nullità dell’avviso per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, è stato ritenuto infondato, in quanto la fattispecie applicata è quella dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, che disciplina l’imputazione al contribuente di redditi apparentemente attribuiti ad altri soggetti e che esula dall’ambito del contraddittorio obbligatorio.
Quanto al quinto motivo, la Corte ha rilevato che la censura concernente la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 è inammissibile per difetto di specificità, non risultando dal testo della sentenza impugnata che tale questione fosse stata tempestivamente proposta. La Corte ha poi chiarito che, in ogni caso, assume rilevanza non il rapporto fiscale della società ma quello facente capo direttamente all’interponente, quale soggetto che dispone uti dominus delle risorse del soggetto interposto, ideando e realizzando le condotte illecite dalle quali può insorgere un credito erariale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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