Ordine di demolizione atto vincolato e onere probatorio dell’epoca dell’abuso (C.G.A.R.S. n. 594 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non può sanare. L’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’opera grava sul privato, poiché si tratta di elemento fattuale rientrante nella sua disponibilità; solo la deduzione di concreti elementi di fatto trasferisce l’onere della prova contraria in capo all’amministrazione.
Il Fatto
Un privato acquistava nel 2010 un terreno agricolo con fabbricato rurale non censito in catasto. La parte venditrice dichiarava nell’atto che i lavori di costruzione erano iniziati anteriormente al 1° settembre 1967. Nel 2013 l’acquirente provvedeva all’accatastamento del fabbricato e nel 2015 vi trasferiva la residenza; nel 2016 presentava una s.c.i.a. per il restauro, con lavori non ancora ultimati nel 2019.
A seguito di un sopralluogo della polizia locale, il Comune adottava l’ordinanza di demolizione del 26 luglio 2019 e il provvedimento di annullamento della s.c.i.a. del 6 agosto 2019. Il ricorrente impugnava entrambi davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo carenza di istruttoria, difetto di motivazione sull’interesse pubblico e violazione della legge n. 241/1990 per omessa partecipazione procedimentale. Il TAR respingeva il ricorso; il privato proponeva appello al C.G.A.R.S., che respingeva la domanda cautelare e disponeva istruttoria per acquisire l’aerofotogrammetria del 2003.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la giurisprudenza secondo cui le questioni relative all’affidamento e alla motivazione rafforzata sono state risolte dall’Adunanza plenaria n. 9/2017: l’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati sacrificati. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione interviene a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
La Corte ribadisce poi la regola sull’onere della prova: è sul ricorrente che grava la dimostrazione dell’ultimazione dell’opera entro una certa data, poiché il periodo di realizzazione costituisce elemento fattuale nella disponibilità del privato e non dell’amministrazione. Solo la deduzione di concreti elementi di fatto relativi all’epoca dell’abuso trasferisce l’onere della prova contraria in capo all’amministrazione.
Nel caso concreto il privato non ha fornito elementi di fatto supportati da idonea documentazione probatoria, sicché non è possibile invertire l’onere probatorio. Dalla documentazione fotografica depositata dal Comune il 26 novembre 2025 — ammissibile in quanto indispensabile ai fini del decidere ex art. 104, comma 2, c.p.a. — risulta un notevole ampliamento del fabbricato rurale, dalle modeste dimensioni del 2010 alla grande struttura del 2018.
Resta così confermato che l’originario fabbricato di 64 mq è stato totalmente sostituito da un manufatto su due piani di 280 mq, come riportato nell’ordinanza di demolizione. Vi è dunque prova che, a prescindere dalla data di realizzazione del fabbricato originario, l’attuale manufatto è stato abusivamente realizzato dopo il 2010. L’appello è pertanto respinto; nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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