Il punteggio numerico della commissione vale come motivazione nei contributi pubblici (TAR Lazio n. 5355 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per la concessione di contributi pubblici, la valutazione delle proposte progettuali è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopiche illogicità, contraddittorietà o irragionevolezze. Il punteggio numerico attribuito dalla commissione esprime e sintetizza il giudizio tecnico, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni quando siano stati predeterminati criteri di massima e sufficienti parametri di riferimento. La suddivisione del punteggio complessivo in sub-punteggi non è necessaria ai fini della legittimità dell’iter valutativo. L’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 non si applica in via analogica alle procedure di erogazione di contributi. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta e l’art. 10-bis legge n. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali.

Il Fatto

Un consorzio di tutela di vini DOC aveva presentato domanda per accedere a un contributo pubblico finalizzato ad azioni di informazione e promozione dei prodotti vitivinicoli, disciplinato da un decreto direttoriale del luglio 2022. Il progetto era stato presentato nei termini ma, per un errore interno agli uffici, era stato rinvenuto solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei soggetti ammessi. La commissione aveva comunque valutato la proposta, attribuendo un punteggio inferiore alla soglia minima, e l’amministrazione aveva rettificato la graduatoria confermando l’esclusione del progetto.

Il consorzio aveva impugnato la graduatoria e gli atti connessi, deducendo sette motivi di ricorso, tra cui l’illegittima composizione della commissione, l’assenza di criteri specifici di valutazione, la mancata attivazione del soccorso istruttorio e l’omesso preavviso di rigetto. In primo grado era stata respinta l’istanza cautelare. All’udienza di merito la parte aveva rinunciato alla domanda di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a., insistendo sulle restanti censure.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto alla composizione della commissione, ha escluso che ricorresse una ipotesi di cumulo di funzioni, rilevando che i commissari non avevano partecipato alla predeterminazione dei criteri di valutazione, definiti dall’amministrazione prima della nomina dell’organo. Ha inoltre richiamato il principio per cui l’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 costituisce disposizione eccezionale, non applicabile in via analogica alle procedure di erogazione di contributi pubblici.

In relazione alla presunta genericità dei criteri di selezione, il Collegio ha osservato che l’allegato A al decreto direttoriale aveva correttamente definito i parametri specifici cui la commissione si era attenuta, e che la suddivisione del punteggio complessivo in sub-punteggi, pur auspicabile, non è requisito di legittimità quando la valutazione sia avvenuta sulla base di criteri chiari e puntuali, come richiesto dalla giurisprudenza citata.

Sulla valutazione tardiva del progetto, il Tribunale ha ritenuto che l’iter descritto non avesse inficiato la procedura, considerato che l’amministrazione, in autotutela, avrebbe comunque potuto modificare la graduatoria in caso di esito positivo, senza pregiudizio per gli altri soggetti utilmente graduati, essendo stata assegnata una somma inferiore allo stanziamento complessivo.

Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio ha rilevato che il decreto lo prevedeva solo per la fase istruttoria e non per quella valutativa, aggiungendo che tale istituto non può supplire a carenze dell’offerta. Ha infine escluso l’obbligo del preavviso di rigetto, trattandosi di procedura concorsuale, e ha ritenuto legittima la motivazione sintetizzata nel punteggio numerico, richiamando l’orientamento per cui la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendo ai criteri prefissati dall’amministrazione.

Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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