Contraddittorio e presunzione di distribuzione utili nelle società a ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 12466 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale solo per i tributi armonizzati, non essendo rinvenibile, per quelli non armonizzati, un analogo vincolo generalizzato, che sussiste unicamente ove sia specificamente sancito. Nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, ma solo un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci. La motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni del verbale della Guardia di Finanza non è illegittima, realizzando una mera economia di scrittura su elementi già noti al contribuente. Il maggior reddito accertato in capo a una società a ristretta base partecipativa si presume distribuito pro quota ai soci, senza che rilevi la definizione della controversia societaria mediante condono tombale.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2008, recuperava a tassazione ai fini IRPEF l’importo di euro 16.164,00, oltre sanzioni e interessi, per omessa dichiarazione di maggiori utili non dichiarati da una società a ristretta partecipazione e a lui distribuiti sotto forma di redditi da capitale. La pretesa scaturiva da una verifica della Guardia di Finanza.

Le ragioni del contribuente non erano accolte nei gradi di merito. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il contribuente ricorre con tre motivi, articolando profili di violazione di legge e di difetto di motivazione; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce il difetto di contraddittorio endoprocedimentale e la motivazione per relationem dell’atto. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 24823 del 2015, secondo cui l’obbligo generale di contraddittorio preventivo, a pena di invalidità dell’atto, opera esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati esso sussiste solo ove specificamente previsto. Nel caso di specie la verifica ha avuto ad oggetto imposte dirette e non si è svolta presso i locali del contribuente, con la conseguenza che alcun obbligo sussisteva.

La Corte ricorda inoltre che, nel giudizio di impugnazione dell’avviso emesso nei confronti del socio, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, ma solo un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra i due accertamenti; e che il diritto al contraddittorio di cui all’art. 12, commi 1 e 7, l. n. 212 del 2000 non spetta indistintamente a tutti i soggetti coinvolti, ma solo ai contribuenti raggiunti da accessi nei locali aziendali. Quanto alla motivazione per relationem, il rinvio alle conclusioni del verbale della Guardia di Finanza non è illegittimo per mancanza di autonoma valutazione dell’Ufficio. La doglianza di motivazione apparente è esclusa, alla luce della riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

Con il secondo e il terzo motivo la Corte affronta le censure sull’onere della prova e sul ragionamento presuntivo. Il vizio dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando l’onere sia attribuito a una parte diversa da quella gravata, non quando si lamenti una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie. La selezione degli indizi rientra nel meccanismo dell’art. 2729 cod. civ., che si articola nell’analisi dei singoli elementi e nella loro valutazione complessiva per convergenza.

La Corte ribadisce che la doglianza si risolve in una inammissibile istanza di revisione del fatto, ulteriormente inibita dal limite della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. Quanto alla presunzione di distribuzione degli utili, è ius receptum che l’accertamento del maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria di accantonamento o reinvestimento. La Corte esclude che rilevi la definizione della controversia societaria mediante condono, essendo società e socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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