Nulla osta agli apparecchi da gioco e falso affidamento dell’operatore (Cass. civ. Sez. III n. 9818 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110 r.d. n. 773 del 1931, il nulla osta alla distribuzione e messa in esercizio rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quand’anche fondato su una verifica tecnica delegata a un organismo esterno, è idoneo a ingenerare negli operatori del settore un affidamento incolpevole in ordine alla conformità a legge degli apparecchi; la sua successiva caducazione e la conseguente dismissione degli stessi sono fonte di responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione, ove questa non si sia limitata a una mera presa d’atto ricognitiva dell’altrui certificazione, ma abbia svolto un controllo sostanziale delle prescrizioni di legge. Il rapporto tra Agenzia e organismi di certificazione, qualificabile come concessione di servizi per la traslazione dell’alea sul concessionario, non esclude la responsabilità dell’Agenzia verso i terzi, attribuendole soltanto un diritto di manleva.

Il Fatto

Tre società operanti nel mercato del noleggio di apparecchi di intrattenimento e un imprenditore convenivano in giudizio l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, poi succeduta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla dismissione di circa quattrocento esemplari di apparecchi muniti dei prescritti nulla osta di distribuzione, poi rivelatisi non conformi alle prescrizioni per il gioco lecito.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda quanto al danno emergente; la Corte d’appello di Roma confermava la condanna. L’Agenzia ricorreva per cassazione con otto motivi, deducendo tra l’altro l’esclusiva legittimazione passiva dell’organismo di certificazione e l’inesistenza di un affidamento tutelabile in capo agli acquirenti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, pur non fondato, impone una correzione della motivazione di appello ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. La Corte ritiene esatta la tesi dell’Agenzia secondo cui il rapporto con gli organismi di certificazione, regolato dall’art. 38, comma 3, legge n. 388 del 2000, integra un trasferimento di funzioni pubbliche sub specie di concessione di servizi, e non un appalto: decisivo è il criterio della traslazione dell’alea sul privato, remunerato direttamente dagli operatori richiedenti gli oneri di verifica.

Tale rilievo, tuttavia, non giova alla ricorrente. La responsabilità verso i terzi conseguente all’attività di verifica resta in capo all’Agenzia, poiché le clausole contrattuali (artt. 4 e 6 della convenzione) configurano a carico dell’organismo una mera obbligazione di garanzia e di manleva, azionabile semmai mediante chiamata in causa ex art. 106 cod. proc. civ. L’Agenzia non poteva dunque invocare il difetto di legittimazione passiva.

Nel merito della responsabilità, la Corte valorizza la condotta gravemente colposa dell’Amministrazione, che non si è limitata a un’attestazione ricognitiva degli esiti delle verifiche, ma ha assunto un atteggiamento attivo di controllo sostanziale delle prescrizioni, anche per il tramite della propria società tecnologica. È a tale condotta, e non alla sola illegittimità del provvedimento, che si correla la responsabilità ex art. 2043 cod. civ.

Gli altri motivi sono dichiarati inammissibili o infondati. In particolare, quanto al profilo probatorio, la Corte ribadisce che l’apprezzamento sulla non contestazione dei fatti allegati è riservato al giudice del merito e censurabile solo per vizio di motivazione, rilevando nel caso la tardività della contestazione dell’Agenzia; la sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione è liberamente valutabile come indizio nel giudizio civile, senza violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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