Contraddittorio preventivo solo per tributi armonizzati e prova di resistenza (Cass. civ. Sez. V n. 31445 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste nell’ordinamento interno un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, che va rinvenuto solo ove specificamente prescritto dalle singole leggi d’imposta secondo la disciplina di volta in volta fissata. Per i tributi armonizzati, tra cui l’Iva, la cui disciplina sia applicabile ratione temporis, l’omesso contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto impositivo, purché il contribuente assolva all’onere della prova di resistenza, indicando in concreto i fatti e le informazioni che avrebbe potuto far valere e la loro ragionevole idoneità a orientare l’Amministrazione verso un risultato diverso. In materia di accertamento analitico-induttivo, per il ricorso a presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ. è sufficiente una parziale inattendibilità delle scritture contabili; la relativa censura in cassazione non può risolversi in una rivalutazione del merito.
Il Fatto
La società contribuente riceveva, per l’anno d’imposta 2012, un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava maggiori Ires, Irap e Iva. L’Ufficio riscontrava una discordanza tra le rimanenze finali al 31 dicembre 2011 e le giacenze iniziali al 1° dicembre 2012, qualificando l’importo come ricavi non dichiarati e quantificandolo applicando una percentuale di utile lordo pari al 100 per cento.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Napoli, che accoglieva il ricorso. La C.t.r. della Campania ribaltava la decisione in appello. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate non depositava tempestivo controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la contribuente deduceva la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e dell’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 218/1997, sostenendo la nullità dell’atto per mancato rispetto del contraddittorio preventivo. La Corte osserva anzitutto che la sentenza impugnata non ha affatto ricondotto il rispetto dell’obbligo alla partecipazione del difensore alla procedura di accertamento con adesione: essa si limita a rilevare che in atti risultava il contraddittorio preventivo cui aveva preso parte il delegato.
Il motivo è comunque infondato nel merito. Non esiste, secondo la Corte, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Le Sezioni Unite n. 24823 del 2015 hanno già chiarito che, per i tributi non armonizzati, tale obbligo non è rinvenibile in un principio generale dell’ordinamento interno e sussiste solo se prescritto dalle singole leggi d’imposta. La Corte costituzionale n. 47 del 2023 ha dal canto suo rimesso al legislatore il compito di adeguare il diritto vigente.
Le Sezioni Unite n. 21271 del 2025 hanno poi ribadito l’obbligo di contraddittorio esclusivamente per i tributi armonizzati. Per questi ultimi la violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente assolva alla prova di resistenza: occorre la specifica indicazione dei fatti e delle informazioni mancate e della loro concreta idoneità a orientare diversamente l’Amministrazione. Il giudice di merito deve compiere una valutazione di prognosi postuma ex ante, ispirata a parametri di fattualità, specificità e concretezza. Nella fattispecie la Corte rileva che non risulta allegato alcun elemento idoneo e che il contribuente non ha assolto alla prova di resistenza.
Con il secondo motivo la contribuente contestava il ricorso all’accertamento analitico-induttivo, assumendo l’insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte richiama la distinzione tra metodo analitico-induttivo e induttivo puro: solo nel secondo le omissioni sono così gravi da inficiare l’attendibilità degli altri dati contabili. Nel primo, per il ricorso a presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., è sufficiente una parziale inattendibilità delle scritture.
La censura, conclude la Corte, si traduce in una rivalutazione del merito preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato; non si provvede sulle spese per la mancanza di attività difensiva della resistente.
Nota della Redazione
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