Contraddittorio e prova nelle aree scoperte per i tributi sui rifiuti (Cass. civ. Sez. V n. 27354 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei tributi locali sui rifiuti, non armonizzati, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo se previsto da una specifica norma. La previsione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 opera anche per tali tributi, ma si applica ai soli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività, con la conseguente nullità dell’atto per inosservanza del termine dilatorio. L’art. 73, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attribuisce all’ente impositore una facoltà discrezionale di rilevazione, sicché il prelievo non presuppone alcun accesso. La tassabilità delle aree scoperte si fonda su una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti, superabile dal contribuente solo con la denuncia originaria o di variazione e con elementi obiettivi o idonea documentazione. L’ente prova il presupposto impositivo; l’esclusione, la riduzione o l’esenzione ricadono invece sull’onere del contribuente.
Il Fatto
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento emessi da un Comune per infedele denuncia della superficie imponibile ai fini della TARSU, della TARES e della TARI per gli anni dal 2011 al 2016. L’ente impositore contestava la superficie dichiarata da una associazione che gestisce un’area destinata a rimessaggio di piccole imbarcazioni.
La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto i ricorsi, riducendo il tributo per le aree scoperte. In appello la Commissione tributaria regionale rigettava gli appelli principali e accoglieva in parte quello incidentale del Comune, riducendo la decurtazione al 25%. La contribuente ricorre in cassazione con cinque motivi, deducendo il mancato contraddittorio, l’inidoneità delle aree a produrre rifiuti, il rovesciamento dell’onere della prova, il difetto di disapplicazione della tariffa e l’esclusione di prove documentali.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, per i tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando una norma specifica lo prevede. Il collegio precisa poi che l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 estende la garanzia anche ai tributi locali, ma nei soli casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività. La norma, non distinguendo tra tributi armonizzati e non, impone il termine dilatorio a pena di nullità dell’atto.
Nel caso concreto, però, la rettifica non deriva da un accesso dei verificatori, ma dagli esiti dei rilevamenti eseguiti in sede di censimento del territorio da una società concessionaria, con schede sottoscritte dal legale rappresentante della contribuente. La Corte esclude quindi l’applicazione della garanzia procedimentale e conferma la facoltà, e non l’obbligo, di accesso prevista dall’art. 73, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, desunta dall’uso del verbo “possono”.
Sul secondo e terzo motivo il collegio ribadisce che la tassabilità delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, è assistita da presunzione superabile solo dalla prova contraria del detentore, da fornirsi nella denuncia originaria o di variazione. Il regolamento comunale recepisce la disciplina e non deroga al regime dell’onere probatorio. La censura sull’idionità dell’area si risolve in una critica alla ricostruzione del fatto, preclusa in sede di legittimità: il motivo è inammissibile e comunque infondato. Sul piano probatorio, la Corte conferma la distinzione tra prova del presupposto, a carico dell’ente, e prova delle cause di esclusione o riduzione, a carico del contribuente.
Sul quarto motivo la Corte riconosce il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, anche d’ufficio, ma rileva che nel caso di specie la riduzione al 25% recepisce una scelta processuale del Comune e non una decurtazione equitativa. La doglianza sulla misura maggiore è quindi valutazione di merito, inammissibile. Il quinto motivo è parimenti inammissibile, perché le dichiarazioni dei frequentatori dell’area sono state ritenute generiche e il tema probatorio non era stato dedotto nei ricorsi originari.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario, oltre all’integrazione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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