Procura al difensore residente all’estero priva di data rende inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27355 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale alle liti conferita al difensore italiano da soggetto residente all’estero è valida solo se il conferente sia identificato o identificabile e se la sottoscrizione, autenticata dal difensore, sia riconducibile con certezza al mandante. L’illeggibilità della firma non vizia l’atto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura o dalla certificazione di autografia, o sia desumibile dall’indicazione di una funzione o carica. La presunzione di sottoscrizione nel territorio nazionale opera solo in presenza di tali elementi identificativi. La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata. In difetto di data e di riferibilità certa del mandato, il ricorso è inammissibile ex art. 365 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di procuratore speciale delle eredi di una pensionata, agisce nei confronti dell’Inps per il pagamento di un residuo credito previdenziale. Il Giudice di Pace di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza indicando il Tribunale di Trieste quale giudice del lavoro; il Tribunale di Roma, in funzione di appello, ha ritenuto spettare a sé la competenza e ha deciso nel merito, accogliendo l’eccezione di prescrizione dell’Istituto.
La parte privata propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’errata valutazione degli atti interruttivi della prescrizione. L’Inps resiste con controricorso ed eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale. Il ricorrente risulta residente all’estero e la procura è stata autenticata da un difensore italiano. Richiamando il costante orientamento della Corte, secondo cui nel caso di procura conferita a difensore italiano da soggetto straniero rileva l’autentica resa dall’autorità preposta nel luogo di residenza, non avendo il difensore italiano potere di certificazione all’estero (Cass. n. 17866/2026), il Collegio ne dà continuità.
Il collegio ammette che, in concorso di talune circostanze, possa presumersi che l’autentica sia avvenuta in Italia anche se il mandante risiede all’estero. Tuttavia ciò presuppone che nella procura sia identificato, o identificabile, il soggetto conferente il mandato. Sul punto richiama il principio per cui l’illeggibilità della firma del conferente non determina nullità allorché il nome risulti dal testo della procura o dalla certificazione di autografia, o sia desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica (Cass. n. 8930/2019).
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva che nella procura speciale in calce al ricorso manca l’esplicitazione delle generalità del conferente e che la sottoscrizione, pur autenticata dal procuratore, è illeggibile, risolvendosi in un unico segno grafico privo di soluzione di continuità. È quindi ignota l’identità del soggetto che ha apposto il segno grafico.
A ciò si aggiunge la mancanza della data di conferimento. Poiché la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata (Cass. n. 19905/2024), la sua assenza impedisce di ritenere che il mandato sia stato conferito dallo straniero in epoca posteriore alla decisione gravata.
I rilievi conducono pertanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 365 cod. proc. civ., con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre forfait e accessori, e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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