Il dolo revocatorio esige il previo accertamento della falsità del documento (Cass. civ. Sez. 5 n. 680 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione che decide la causa nel merito, ai sensi dell’art. 391-ter, comma 1, c.p.c., è ammessa, oltre che per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., anche per i motivi previsti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 c.p.c. Qualora il dolo processuale ex art. 395 n. 1 c.p.c. consista nella fraudolenta utilizzazione di un documento, il nesso causale tra l’artificio della parte e l’inganno del giudice è condizionato all’accertamento della falsità del documento, il quale deve precedere il giudizio di revocazione e non può essere compiuto nel corso di esso. È, pertanto, inammissibile il motivo di revocazione che si fondi sulla dedotta mendacità di un’autocertificazione in assenza di un previo accertamento giudiziale. L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà che induca a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, deve essere di assoluta immediatezza e non riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; non è configurabile in relazione a vizi che investono la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico.
Il Fatto
Una società agricola impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara l’avviso di accertamento IMU emesso dal Comune per l’anno 2015, deducendo la qualifica di imprenditore agricolo professionale e la conseguente esenzione per i fabbricati rurali. Il ricorso era rigettato in primo grado e l’appello respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. La società proponeva ricorso per cassazione, accolto con ordinanza n. 32300/2024, che cassava la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, riconosceva l’esenzione sulla base dell’annotazione di ruralità in catasto.
Avverso tale ordinanza il Comune proponeva ricorso per revocazione ex artt. 391-bis, 391-ter e 395 nn. 1 e 4 c.p.c., deducendo il dolo processuale della società per aver reso all’Agenzia del Territorio un’autocertificazione mendace sulla strumentalità agricola di alcuni immobili e l’errore di fatto per avere la Corte supposto che l’annotazione di ruralità di altri fabbricati si riferisse alla ruralità strumentale, mentre si trattava di ruralità abitativa.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente rileva che, trattandosi di decisione nel merito ai sensi degli artt. 384, comma 2, c.p.c. e 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, trova applicazione l’art. 391-ter, comma 1, c.p.c., che estende alla revocazione i motivi previsti dai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c.
Quanto al primo motivo, la Corte rammenta che per integrare il dolo processuale revocatorio è richiesta un’attività fraudolenta idonea a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità. Richiama, tuttavia, il principio per cui, quando il dolo consiste nella fraudolenta utilizzazione di un documento, il nesso causale tra artificio e inganno del giudice è condizionato all’accertamento della falsità, che deve precedere il giudizio di revocazione. Nel caso di specie, la dedotta mendacità dell’autocertificazione non era stata oggetto di un previo accertamento giudiziale, sicché il motivo risulta inammissibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte chiarisce che l’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. consiste in una svista percettiva obiettivamente e immediatamente rilevabile e non può risolversi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. Dall’esame diretto delle visure catastali risulta l’effettiva presenza dell’annotazione di ruralità, senza riferimento al comma 6 dell’art. 9 del D.L. n. 557/1993. La contestazione del Comune non contesta la percezione del documento, ma il valore giuridico attribuito all’annotazione ai fini dell’esenzione, investendo il fondamento logico-giuridico della decisione, non riconducibile al paradigma dell’errore revocatorio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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