Il tempo di vestizione e svestizione del personale sanitario è orario di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17460 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo impiegato dal lavoratore per le operazioni di vestizione e svestizione inerenti indumenti prescritti per ragioni di sicurezza e igiene, in quanto il lavoratore è fisicamente presente sul luogo di lavoro e a disposizione del datore, costituisce orario di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 e deve essere retribuito. La qualificazione come orario di lavoro non è esclusa né dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga su turni, né dalla necessità di sommare tale periodo al tempo del passaggio delle consegne, finalizzato a garantire la continuità assistenziale.
Il Fatto
Due operatori professionali sanitari, in servizio presso un’azienda sanitaria locale, agivano in giudizio per ottenere la condanna dell’ente datoriale al pagamento delle differenze retributive maturate per la mancata corresponsione della c.d. indennità di divisa, il c.d. “tempo tuta”, nel periodo successivo all’aprile 2012. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava il ricorso. La pronuncia veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale riteneva che i lavoratori non avessero assolto all’onere di esaustiva allegazione, non avendo indicato con precisione l’articolazione dei turni e gli orari esatti delle operazioni di vestizione e svestizione, indispensabili per valutarne la continuità con l’attività lavorativa e l’assoggettamento al potere datoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del ricorso, ha accolto il primo motivo con cui i lavoratori denunciavano la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 66/2003 e degli artt. 2094 e 2099 c.c. per la mancata qualificazione del tempo di vestizione come orario di lavoro e la conseguente negazione della sua retribuibilità.
Richiamando la nozione normativa di orario di lavoro, definito dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, la Suprema Corte ha osservato che il tempo tuta deve essere retribuito, poiché integra un periodo in cui il lavoratore è fisicamente presente al lavoro ed effettivamente a disposizione del datore.
Tale conclusione si applica al caso in esame, in cui i ricorrenti erano obbligati, anche per superiori esigenze di sanità e igiene, a presentarsi sul luogo di lavoro già con gli indumenti prescritti. La circostanza fattuale che la vestizione avvenga prima del turno e la svestizione subito dopo il suo termine è risultata incontestata tra le parti.
La Corte ha quindi ribadito il principio, costante nella propria giurisprudenza, secondo cui le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro quando il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene, citando i precedenti delle Sez. L, ordinanze nn. 18612 del 2024 e 12935 del 2018.
Ha inoltre precisato che tale qualificazione non è inficiata dal lavoro a turni né dalla circostanza che il tempo di vestizione si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale, conformemente a Cass. n. 20784 del 2024 e Cass. n. 2726 del 2026. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito la censura relativa alla nullità della sentenza per vizio di motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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