Contratto dirigenziale sottoscritto con riserva e ricusazione del visto di legittimità (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 142 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto individuale di lavoro dirigenziale che accede al decreto di conferimento dell’incarico, sottoscritto con riserva espressa e recepito dall’Amministrazione con la formula che la dichiara parte integrante della sottoscrizione, non integra una fattispecie negoziale perfezionata. La riserva, divenuta elemento costitutivo del contratto per volontà della stessa Amministrazione, ne condiziona l’oggetto e la volontà, configurando un accordo la cui efficacia resta sospesa al verificarsi di eventi futuri e incerti. Ne deriva che l’obbligazione giuridica non può dirsi perfezionata e che il decreto direttoriale, strutturalmente condizionato, è inidoneo a produrre effetti giuridici e contabili vincolanti. L’atto, privo di un valido titolo di spesa, non è imputabile al bilancio e impone la ricusazione del visto di legittimità, in coerenza con i principi di legalità e buona amministrazione di cui agli artt. 81 e 97 Cost.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Umbria è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto direttoriale n. 666 del 19 agosto 2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il quale è stato conferito a una dirigente scolastica un incarico triennale con decorrenza dal 1° settembre 2025. Al decreto accedeva il contratto individuale, sottoscritto dalla dirigente con riserva espressa, articolata in un foglio allegato che l’Amministrazione aveva dichiarato parte integrante della sottoscrizione stessa.
Esaminata la documentazione, il magistrato relatore ha formulato un rilievo istruttorio; i chiarimenti forniti dall’Amministrazione non sono stati ritenuti idonei a superare le criticità. All’esito del contraddittorio in pubblica adunanza, la questione è stata rimessa al Collegio, che ha rilevato come la formula apposta dall’Ufficio abbia attribuito dignità giuridica alle riserve, condizionando il perfezionamento dell’obbligazione pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio di legittimità sostanziale, che impone di verificare non solo la regolarità formale dell’atto, ma anche la corretta formazione della volontà amministrativa e la sussistenza di un valido titolo giuridico per l’assunzione dell’impegno di spesa. La sottoscrizione del contratto, apposta con riserva espressa e articolata, incide in modo determinante sul perfezionamento del negozio e dell’obbligazione, poiché la riserva sospende la piena accettazione delle clausole contrattuali.
Decisiva è la condotta dell’Amministrazione. La formula con cui l’Ufficio ha dichiarato che le riserve contenute nel foglio allegato sono da intendersi parte integrante della sottoscrizione ha trasformato un atto unilaterale, estraneo al negozio, in elemento costitutivo del contratto. L’Amministrazione ha così accettato una controproposta negoziale, alterando l’oggetto dell’obbligazione pubblica e l’equilibrio del rapporto. Il contratto, lungi dal costituire manifestazione piena e concorde di volontà, si configura come negozio condizionato o sospeso, la cui efficacia dipende da eventi futuri e incerti, quali l’assegnazione ad altra sede o la definizione di contenziosi pendenti.
Tale assetto contrasta con i principi di determinatezza, stabilità e certezza del vincolo giuridico propri dell’obbligazione pubblica. La clausola introduce una condizione anomala rispetto al modello tipizzato del contratto dirigenziale, che presuppone un consenso libero e incondizionato. Da qui la conseguenza sul piano contabile: l’obbligazione giuridica non perfezionata impedisce la registrazione e l’imputazione della spesa al bilancio del Ministero, in conformità agli artt. 81 e 97 Cost.
Il Collegio esamina inoltre la questione preliminare sull’incidenza del mancato raggiungimento dell’obiettivo specifico relativo ai tempi di pagamento delle fatture commerciali, ai sensi dell’art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023. Il contraddittorio e la nota del Ministero chiariscono che tale obiettivo è una delle declinazioni dell’obiettivo generale e che, in caso di mancato raggiungimento, non è possibile corrispondere la quota di retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30 per cento. La censura non risulta, pertanto, fondata.
Il decreto direttoriale è invece, di per sé, strutturalmente condizionato e inidoneo a produrre effetti giuridici e contabili vincolanti. Da ciò la ricusazione del visto e della registrazione, con trasmissione della deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria.
Nota della Redazione
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