Contratto preliminare non è titolo concreto per la PAS fotovoltaica (TAR Marche n. 45 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo legittimante la presentazione della Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 del d.Lgs. n. 28/2011 non si esaurisce nella sua astratta idoneità formale, ma deve essere concretamente idoneo a consentire l’esecuzione dell’impianto. Il contratto preliminare di vendita è titolo astrattamente valido ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, applicabile in via analogica, ma non legittima la dichiarazione quando, per il suo stesso contenuto e in presenza di un contratto di affitto in corso, non attribuisce al promissario acquirente la disponibilità del fondo. Il diritto potestativo di chiedere la risoluzione anticipata dell’affitto non esercitato è privo di rilevanza pratica. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone il preavviso di rigetto quando il provvedimento conclusivo ha natura vincolata e tecnica, non discrezionale.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune di Sirolo, in data 20.10.2023, una dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su terreno condotto in affitto da una società agricola. A dimostrazione della disponibilità del fondo allegava un contratto preliminare di vendita stipulato con il proprietario, che prevedeva la facoltà del promissario acquirente di chiedere la risoluzione anticipata dell’affitto.

Il Comune archiviava la dichiarazione, ritenendo il preliminare non idoneo, sia per la mancata conclusione della procedura di risoluzione, sia perché il titolo autorizzava solo attività propedeutiche alla redazione del progetto. La società impugnava il provvedimento e la deliberazione di Giunta presupposta. Il promissario venditore interveniva ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il primo motivo, articolato su violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.Lgs. n. 28/2011 ed eccesso di potere. Il Collegio chiarisce di non aver mai escluso l’applicabilità analogica della disciplina dei titoli edilizi, avendo anzi affermato in sede cautelare, con l’ordinanza n. 127/2024, che il preliminare può considerarsi titolo astrattamente valido.

La questione, tuttavia, si sposta sul piano del contenuto concreto del titolo. Il diritto potestativo di ottenere la risoluzione anticipata dell’affitto, previsto dal paragrafo 6.2, non è stato esercitato e comunque la procedura non si è conclusa: il contratto è cessato per naturale scadenza il 10.11.2024, oltre un anno dopo la presentazione della dichiarazione.

Il Collegio valorizza il paragrafo 5.1 del preliminare, che consentiva al promissario acquirente solo di accedere al terreno per attività preliminari, con obbligo di ripristino e rispetto delle colture. Tale clausola dimostra che le parti hanno inteso salvaguardare gli interessi dell’affittuario e il suo diritto di godimento del fondo. Se il preliminare fosse stato immediatamente idoneo allo scopo, non vi sarebbe stato bisogno di prevedere né la risoluzione anticipata né l’analitico elenco delle attività consentite.

Il titolo esibito è dunque astrattamente idoneo ma non concretamente tale, perché il contratto di affitto manteneva il terreno nella piena disponibilità dell’affittuario per un’attività agricola obiettivamente incompatibile con l’impianto fotovoltaico a terra. Il secondo motivo, fondato sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è disatteso: anche riconoscendo l’applicabilità dell’istituto, nessun apporto collaborativo avrebbe potuto indurre a diversa decisione, poiché questa non aveva carattere discrezionale, ma era essenzialmente tecnica e volta ad accertare la sussistenza del titolo in base a informazioni già nella disponibilità dell’amministrazione.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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