Accertata l’illegittimità della sospensione autorizzativa FER per intervenuta declaratoria di incostituzionalità (TAR Sardegna n. 757 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., la domanda di annullamento di un provvedimento può essere convertita in domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto, purché la parte dichiari di avervi interesse a fini risarcitori nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. Non è necessario che la parte specifichi i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né che l’abbia già proposta nel medesimo giudizio di impugnazione, né che il giudice delibì la fondatezza della domanda risarcitoria. L’illegittimità di un provvedimento di sospensione degli effetti di un’autorizzazione alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili, adottato in applicazione di una disciplina legislativa regionale, è conseguentemente accertata quando la Corte Costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che costituiva il presupposto del provvedimento stesso.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto dall’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna un’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno del Polo industriale di Oristano, nel Comune di Santa Giusta. Con una successiva legge regionale, la Regione aveva individuato le aree e superfici idonee ad ospitare impianti energetici da fonti rinnovabili, escludendo gran parte del proprio territorio, ivi compresa l’area di interesse della società, e aveva dichiarato privi di efficacia i provvedimenti autorizzatori già emanati per gli impianti ricadenti in tali aree non idonee.
Con una nota, l’Amministrazione regionale aveva quindi comunicato alla società la sopravvenuta inefficacia del titolo abilitativo, con il conseguente divieto di realizzare l’impianto. La società aveva impugnato tale provvedimento, deducendo l’illegittimità costituzionale e unionale della legge regionale. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 184 del 2025, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge regionale, incluso il comma che disponeva l’inefficacia dei titoli autorizzativi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nonostante la Regione avesse riconosciuto con una successiva nota la reviviscenza degli effetti dell’originaria autorizzazione, la società aveva dichiarato di conservare interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di sospensione, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., a fini risarcitori. Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza delle condizioni per procedere a tale accertamento, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2022, secondo cui è sufficiente la dichiarazione di interesse, senza necessità di specificare i presupposti della domanda risarcitoria o di proporla nello stesso giudizio.
Nel merito, il TAR ha accertato la fondatezza della domanda. L’illegittimità del provvedimento impugnato è stata dimostrata dalla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale, nella parte in cui vietava la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili su gran parte del territorio sardo. La Consulta ha ritenuto che il potere delle regioni di individuare le aree non idonee, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199/2021, non possa mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con i principi di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE.
Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione era stato adottato proprio in applicazione della disciplina regionale dichiarata incostituzionale. Il TAR ha pertanto accolto la domanda di accertamento, dichiarando l’illegittimità della nota regionale impugnata, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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